Cassazione Penale, Ordinanza n. 01481/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo proposto non era deducibile in sede di legittimità: la censura mirava a ottenere una rilettura degli elementi di fatto e una diversa valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale nei confronti di una imputata per furto aggravato, con pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di vizio di motivazione sulla affermazione della propria responsabilità penale. Dal testo emerge che la doglianza tendeva, in sostanza, a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione del fatto, senza confrontarsi in modo specifico con il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La modifica introdotta dalla legge n. 46 del 2006 non ha trasformato il sindacato di legittimità in un nuovo giudizio di merito: resta preclusa alla Cassazione la rilettura autonoma degli elementi fattuali e la sostituzione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
È richiamata come fonte della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., senza incidere sulla preclusione al riesame del fatto in cassazione.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
È richiamata per fondare la condanna, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del fatto o del materiale probatorio, poiché il controllo della Cassazione non può tradursi in una "rilettura" degli elementi di prova già esaminati dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo quando la censura si confronti specificamente con l'iter argomentativo della decisione impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze processuali.
- Anche dopo la riforma dell'art. 606, lett. e), c.p.p., il giudice di legittimità non può adottare autonomi criteri di ricostruzione dei fatti né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01427/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01460/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01461/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01462/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01463/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01464/2026 del 14/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →