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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28287/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un architetto aveva chiesto decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi relativi ad attività professionali svolte in favore di alcuni comproprietari e di una società, in occasione dell'esecuzione di un provvedimento giudiziale. La professionista sosteneva che, oltre all'attività di consulente tecnico d'ufficio, le fosse stato affidato dalle parti un ulteriore incarico contrattuale, avente ad oggetto problemi dell'immobile non compresi nei quesiti del giudice, e quindi remunerabile separatamente. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo ritenendo non provato il conferimento di tale incarico ulteriore, anche perché nel fascicolo d'appello non risultavano alcuni documenti della fase monitoria. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per erronea valutazione dell'onere e del materiale probatorio; omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in relazione ai documenti del fascicolo monitorio; violazione dell'art. 115 c.p.c. per non aver esaminato la documentazione ritualmente depositata e per non aver disposto ricerche/reintegrazione del fascicolo mancante.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, trattandoli congiuntamente, tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che la Corte d'appello aveva deciso limitandosi ai documenti materialmente presenti nel fascicolo, senza considerare che la documentazione della fase monitoria era stata ritualmente acquisita al processo e risultava confluita nell'altro giudizio di appello con attestazione di cancelleria. Tale materiale probatorio era decisivo per verificare il conferimento dell'incarico professionale ulteriore rispetto all'attività svolta come CTU. La Cassazione ha richiamato il principio di non dispersione della prova nel giudizio di appello e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare l'erronea ripartizione/valutazione dell'onere della prova circa il conferimento dell'incarico professionale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare il mancato esame della documentazione ritualmente acquisita al processo

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato come vizio di violazione di legge per le censure sugli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per l'omesso esame di fatti decisivi rappresentati dai documenti della fase monitoria

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 169 c.p.c.

    richiamato nel passaggio sul principio di non dispersione della prova e sulla restituzione dei documenti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 345, comma 3 c.p.c.

    richiamato nel precedente delle Sezioni Unite per escludere la novità dei documenti posti a base del decreto ingiuntivo

  • art. 76 disp. att. c.p.c.

    richiamato per la produzione in appello della copia dei documenti non più disponibili nel fascicolo di parte

  • art. 169 c.p.c.

    richiamato per il divieto di ritiro libero dei documenti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il giudice deve esaminare anche i documenti ritualmente prodotti in primo grado quando la parte li richiami specificamente negli atti di impugnazione e ne indichi la rilevanza decisiva, non potendo limitarsi a ciò che sia fisicamente presente nel fascicolo al momento della decisione.
  • Il principio di non dispersione della prova impedisce che l'efficacia dei documenti acquisiti ritualmente al processo venga meno per vicende materiali del fascicolo o per scelte difensive successive della parte che li ha prodotti.
  • Quando un documento di primo grado non sia più disponibile nel fascicolo originario, il giudice di appello può e, se necessario, deve acquisirne copia o ordinare la produzione degli atti rilevanti, soprattutto se la loro esistenza e collocazione nel processo risultino attestata o comunque documentata.
  • In opposizione a decreto ingiuntivo, i documenti posti a base dell'ingiunzione non possono essere trattati come "nuovi" se già ritualmente introdotti nel processo, e devono rimanere a disposizione della decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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