Cassazione Penale, Sentenza n. 5873/2022 del 21/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza con cui il GIP, in sede di opposizione all'archiviazione relativa al reato ex art. 589 c.p., aveva disposto l'imputazione coatta previa "individuazione degli autori del reato". Il ricorrente denuncia l'abnormità del provvedimento perché il GIP avrebbe imposto l'esercizio dell'azione penale nei confronti di soggetti non previamente iscritti nel registro delle notizie di reato ai sensi dell'art. 335 c.p.p., senza disporre prima l'iscrizione e senza indicare nominativi o criteri certi per la loro individuazione; inoltre l'ordine avrebbe riguardato reati indefiniti o diversi rispetto a quelli per cui il PM aveva chiesto l'archiviazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo l'ordinanza impugnata abnorme rispetto ai poteri del GIP. Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha stabilito che il GIP non può ordinare imputazioni coatte nei confronti di persone non indagate o per reati mai formulati dal PM; in tali casi il GIP deve limitarsi ad ordinare l'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. Il provvedimento è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Fermo.
Norme richiamate
reato originario per il quale era stato iscritto il procedimento (omicidio colposo) oggetto della richiesta di archiviazione del pubblico ministero
regime del registro delle notizie di reato: il GIP non può sostituirsi al PM ordinando direttamente imputazioni coatte per soggetti non iscritti; deve ordinare l'iscrizione nel registro se ritiene necessaria l'apertura di posizioni a carico di nuovi soggetti
Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013 (P.M. in proc. L. e altro)
Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 30/01/2014
principio secondo cui è atto abnorme l'ordine di imputazione coatta emesso dal GIP nei confronti di persona non indagata o per reati diversi da quelli per cui il PM ha richiesto l'archiviazione; il GIP deve limitarsi ad ordinare l'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.
Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019 (Pmt c/ Ignoti)
Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, Rv. 277429
conferma del principio che il potere di formulare l'imputazione spetta al PM e non può essere aggirato dal GIP tramite ordinanze di imputazione coatta per soggetti non indagati
Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018 (Manna Leopoldo)
Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, dep. 2019, Rv. 274907
ulteriore giurisprudenza di legittimità che sostiene il divieto per il GIP di imporre imputazioni coatte per reati non previamente contestati dal PM
Massime di principio
- Il GIP, in sede di opposizione all'archiviazione, può ordinare nuove indagini ma non può emettere direttamente un ordine di imputazione coatta nei confronti di soggetti non iscritti nel registro delle notizie di reato; deve invece disporre l'iscrizione ex art. 335 c.p.p. perché sia il PM a formulare le imputazioni.
- Se il GIP ritiene che debbano essere individuati nuovi responsabili, il corretto atto è l'ordine di iscrizione nel registro e l'indicazione di elementi o criteri che giustifichino l'apertura di posizioni, non l'imputazione coatta senza nominativi.
- L'ordine di imputazione coatta riferito a reati diversi da quelli per cui il PM ha chiesto archiviazione è abnorme; il rispetto della separazione dei ruoli tra PM e GIP è essenziale per la legittimità dell'azione penale.
- In situazioni analoghe il PM può proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza del GIP; la giurisprudenza favorevole al PM rende probabile l'annullamento del provvedimento quando il GIP ecceda i propri poteri.
- Per evitare il rischio di annullamento, il GIP che ritenesse necessarie ulteriori verifiche su nuove ipotesi di reato o su nuovi soggetti dovrebbe limitarsi a prescrivere indagini supplementari e/o l'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p., con chiari criteri di censimento delle posizioni da aprire.
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