Cassazione Penale, Sentenza n. 14632/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, riuniti i due appelli avverso le sentenze del Tribunale di Marsala (17/02/2021 e 22/07/2021), ha riconosciuto la continuazione tra i reati e rideterminato la pena complessiva. Si duole (1) della omissione di una motivazione specifica sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena già concessa con la sentenza del 22/07/2021 e (2) della modifica della data del fatto nella sentenza del 17/02/2021: il ricorrente sostiene che la Corte, con la correzione materiale, avrebbe retrodatato la data del 28/02/2019 al 27/02/2015 (quindi un diverso fatto e violazione del diritto di difesa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha respinto le censure. Sulla questione della sospensione condizionale la Corte ha ritenuto che: l'appello aveva comportato la riunione dei processi e la valutazione complessiva della personalità dell'imputato, perciò il giudice di appello poteva rivalutare la concessione di benefici; inoltre il difensore in udienza non aveva effettivamente chiesto la sospensione condizionale in sede di merito, e la motivazione della Corte d'appello ha richiamato elementi (abitualità, precedenti, personalità negativa) che giustificano implicitamente il diniego dei benefici. Quanto alla presunta retrodatazione al 2015, la Cassazione ha constatato che in udienza il dispositivo era stato corretto alla data 27/02/2019 e che nell'atto di motivazione depositato si è introdotto un evidente errore materiale (27/02/2015) dovuto a trascrizione; il dispositivo letto in udienza prevale sulla versione depositata non contestualmente motivata, per cui non vi è stata violazione del diritto di difesa né condanna per fatto diverso.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso; qui l'istanza è stata trattata secondo la modifica procedurale prevista dal decreto.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Richiamato nell'inquadramento dei reati (continuazione fra reati) nei capi d'imputazione; la Corte d'appello ha operato la riunificazione e la rideterminazione della pena tenendo conto della continuazione.
art. 6, commi 1 e 2, legge n. 401/1989
Norma sostanziale del reato contestato; le condanne impugnate riguardavano violazioni di questa legge per le quali la Corte ha valutato responsabilità e sanzioni.
art. 597, ultimo comma, cod. proc. pen.
Riferito alla facoltà del giudice di appello di pronunciarsi sui benefici; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha dedotto violazione della 'reformatio in peius' e che la mancata richiesta specifica in udienza influisce sulla possibilità di lamentare la mancata concessione in cassazione.
Contrafforte normativo invocato dal ricorrente (tenuità del fatto); la Corte ha escluso l'applicabilità ritenendo sussistenti elementi di abitualità e pericolosità che ostano alla causa di non punibilità per tenuità.
Richiamato implicitamente: il diniego dei benefici (sospensione, non menzione) può essere desunto dalla motivazione che valuta negativamente gli elementi di cui all'art. 133 (personalità, precedenti, pericolosità), sui quali il giudice si è pronunciato.
Richiamato rispetto al limite sanzionatorio per l'estensione di benefici alla pena complessiva: il giudice dell'esecuzione o d'appello deve verificare se la pena complessiva rientra nel limite per applicare benefici già concessi.
Massime di principio
- Il giudice d'appello, quando riunisce procedimenti e riconosce la continuazione, può rivalutare la personalità dell'imputato e, conseguentemente, confermare o revocare benefici (come la sospensione) senza autonomamente violare il divieto di reformatio in peius se la valutazione è complessiva e motivata.
- La mancata richiesta espressa di un beneficio in sede di merito (o in appello) limita la possibilità, in cassazione, di lamentarne l'omissione: il ricorrente deve far valere il punto nel corso del giudizio di merito.
- Le ragioni del diniego di benefici collegati alla personalità e alla pericolosità del reo possono ritenersi implicite nella motivazione che nega circostanze attenuanti qualora emergano elementi come abitualità, precedenti specifici e negativa personalità.
- Il dispositivo pronunciato in udienza prevale sulla versione del dispositivo contenuta nella motivazione depositata successivamente se la sentenza non è motivata contestualmente; errori materiali nella trascrizione della motivazione possono essere corretti se il dispositivo letto in udienza dimostra la reale volontà del giudice.
- La correzione di un errore materiale (es. data) è ammissibile quando la variante non determina un mutamento sostanziale dell'imputazione tale da ledere il diritto di difesa; se la correzione incide sulla identità del fatto o produce una nuova imputazione non riconoscibile dall'imputato, la correzione non è ammissibile.
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