Cassazione Penale, Sentenza n. 45876/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 23/11/2022 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto la pena a 6 mesi di reclusione per ciascuno riconoscendone la responsabilità per il reato di rissa (art. 588 c.p.). I motivi, diversi per ciascun imputato, lamentano in generale: carenza e contraddittorietà della motivazione (artt. 546 e 125 c.p.p.); errata valutazione o insufficienza di prove e travisamento probatorio (art. 192 c.p.p.); richiesta di riconoscimento di concorso anomalo (art. 116 c.p.), attenuanti specifiche (art. 114 co.1 c.p., attenuanti generiche art. 62-bis c.p.), applicabilità dell'istituto della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), prescrizione del reato (calcolo termini e sospensioni), e la mancata considerazione di circostanze personali e fattuali (es. assenza fisica, comportamenti in difesa, travolgimento nella confusione). Alcuni ricorrenti lamentano anche il richiamo non puntuale nelle motivazioni a posizioni di coimputati senza adeguata valutazione personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi: li ha ritenuti generici, aspecifici o meramente reiterativi di censure già affrontate e adeguatamente motivate dalla Corte territoriale, senza che i ricorrenti avessero svolto un concreto 'dialogo' critico con la motivazione impugnata. In particolare sono stati respinti i profili di travisamento probatorio, le pretese di riconoscimento del concorso anomalo, delle attenuanti generiche o di particolare tenuità, e l'eccezione di prescrizione (ritenuta infondata nei termini calcolati dalla Corte). Per legge i ricorrenti sono stati condannati alle spese di procedimento e, per responsabilità colposa nella proposizione dei ricorsi, al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 588 cod. pen. (rissa), commi 1 e 2
Norma che incrimina la rissa; la Corte d'appello ha ritenuto configurato il reato nei confronti degli imputati sulla base delle risultanze processuali; in cassazione non è stato ritenuto sussistere travisamento probatorio tale da giustificare annullamento.
Richiamato dai ricorrenti per lamentare carenza motivazionale; la Cassazione valuta i ricorsi come generici perché non indicano specificamente le parti della motivazione ritenute carenti.
Richiesto in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata sia adeguata e congrua rispetto alle questioni sollevate.
art. 116 cod. pen. (concorso anomalo)
Invocato per escludere il pieno concorso di responsabilità; la Cassazione osserva che la Corte d'appello ha già motivato perché non ricorressero i presupposti del concorso anomalo nel contesto fattuale descritto.
art. 114, comma 1, cod. pen. (attenuanti)
Richiesta di applicazione per ridurre la pena; la Corte territoriale ha ritenuto mancanti elementi positivi ulteriori necessari per il riconoscimento, valutazione confermata in Cassazione.
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
La Corte ricorda che dopo la modifica legislativa l'incensuratezza non basta: servono elementi di segno positivo diversi che nel caso non risultano; pertanto il diniego è motivato e non censurabile.
art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità)
Invocato da alcuni imputati; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto che la gravità e la dinamica della rissa non consentivano il riconoscimento della particolare tenuità.
art. 192 cod. proc. pen. (valutazione delle fonti di prova)
Richiamato per contestare l'apprezzamento delle prove; la Cassazione osserva che le censure sono generiche e non dimostrano un vizio nella valutazione operata dai giudici di merito.
artt. 157-161 cod. pen. (prescrizione)
Utilizzati per contestare la decorrenza della prescrizione: la Corte ha calcolato termini e sospensioni ritenendo che la prescrizione fosse decorrita dopo la sentenza d'appello, quindi non rilevante per l'annullamento.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti di impugnazione in Cassazione)
Richiamato implicitamente per i limiti formali e di specificità dei motivi; la Cassazione ha ritenuto molti motivi inammissibili per aspecificità o reiterazione rispetto all'appello.
art. 616 cod. proc. pen. (effetti dell'inammissibilità e condanna spese)
Fornisce la base legale per la condanna alle spese processuali a seguito dell'inammissibilità dei ricorsi.
disposizioni sul procedimento a distanza (art. 23 comma 8 d.l. n.137/2020 e art. 94 d.lgs. n.150/22)
Richiamate in relazione alla trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti e con decisione scritta.
Massime di principio
- Un ricorso per Cassazione deve contenere censure specifiche e non meramente generiche o reiterative: è necessario confrontarsi punto per punto con la motivazione impugnata.
- Per contestare la motivazione di merito è indispensabile indicare le omissioni o le contraddizioni precise e dimostrare come queste avrebbero inciso sulla decisione; richiami vaghi agli artt. 546 o 125 c.p.p. sono inidonei.
- Le questioni probatorie (art. 192 c.p.p.) vanno dedotte con riferimento a specifici errori di valutazione o travisamento concretamente dimostrabili, non con enunciazioni generiche di 'mancanza di prova'.
- Il riconoscimento di attenuanti (art. 114 o art. 62-bis) richiede elementi di segno positivo e ulteriori oltre l'incensuratezza; va documentato come tali elementi sussistano nel caso concreto.
- La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) non si presume: occorre dimostrare la non gravità, episodicità e il limitato disvalore dell'evento, tenendo conto della dinamica concretamente accertata.
- Le eccezioni di prescrizione devono essere calcolate in modo preciso, documentando le sospensioni e i termini applicabili; un calcolo approssimativo o contraddittorio è destinato a essere respinto.
- Non è censurabile di per sé il richiamo, da parte del giudice, a elementi comuni o alle dichiarazioni di altri coimputati se ciò risulta congruo rispetto alla ricostruzione complessiva e se la posizione individuale è comunque trattata.
- Se si propone ricorso sulla base di elementi nuovi o differenti rispetto all'appello, occorre che tali elementi siano formalmente e sostanzialmente ammessi nei limiti previsti per la Cassazione; altrimenti il ricorso è inammissibile.
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