Sentenza n. 14220/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo avverso e per l'annullamento dell'illegittimo silenzio sulla istanza di accesso del 4.5.2026, 19.5.2026 ed 8.6.2026 agli atti di gara a valle della 1^ aggiudicazione; nonché per accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento amministrativo della stazione appaltante rispetto all'obbligo di ostensione direttamente dalla piattaforma di gara ex artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2026 della documentazione di gara (comprensiva dell'offerta dell'aggiudicataria) nella parte in cui non hanno reso disponibile la documentazione di gara degli O.E. partecipanti alla procedura di gara e in particolare degli O.E. meglio classificati nonché per la declaratoria del diritto di accedere a detti documenti; nonché per l'emanazione dell'ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a. e perché venga affermato ogni conseguente dovere dell'Ente intimato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti avverso e per l'annullamento dell'illegittimo silenzio sulla istanza di accesso del 4.5.2026, 19.5.2026 ed 8.6.2026 agli atti di gara a valle della 1^ aggiudicazione; nonché per accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento amministrativo della stazione appaltante rispetto all'obbligo di ostensione direttamente dalla piattaforma di gara ex artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2026 della documentazione di gara (comprensiva dell'offerta dell'aggiudicataria) nella parte in cui non hanno reso disponibile la documentazione di gara degli O.E. partecipanti alla procedura di gara e in particolare degli O.E. meglio classificati nonché per la declaratoria del diritto di accedere a detti documenti; nonché per l'emanazione dell'ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a. e perché venga affermato ogni conseguente dovere dell'Ente intimato; nonché per l’annullamento della nota ASTRAL S.p.A. prot. n. 24540 del 30.6.2026; e della Nota ASTRAL s.p.a. prot. n. 0023830 del 24.6.2026 nella parte in cui hanno parzialmente esitato l’istanza di accesso proposta dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio e riscontri parziali sulle istanze di accesso alla documentazione di una procedura di gara, comprese le offerte dell'aggiudicataria e la documentazione relativa al subentro di un componente del raggruppamento aggiudicatario
Esito
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nel lotto n. 11 di una procedura aperta per l'affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale, aveva presentato istanze di accesso il 4 maggio, il 19 maggio e l'8 giugno 2026, chiedendo l'ostensione dell'intera documentazione di gara, inclusa quella degli operatori economici meglio classificati e dell'aggiudicataria. Contestava il silenzio serbato dalla stazione appaltante e la mancata messa a disposizione degli atti direttamente sulla piattaforma telematica, invocando gli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023. Dopo l'annullamento in autotutela della prima aggiudicazione e una nuova aggiudicazione al medesimo raggruppamento, Astral comunicava progressivamente la documentazione disponibile. Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava anche le note con cui l'accesso era stato parzialmente riscontrato, lamentando in particolare la mancata ostensione della documentazione relativa al subentro della società ATR S.r.l. nel raggruppamento aggiudicatario: DGUE, PASSOE, documentazione comprovante i requisiti, garanzie, polizze, atto di subentro e ulteriore documentazione amministrativa. La ricorrente, pur ricevendo ulteriore documentazione il 17 luglio 2026, sosteneva che alcuni atti fossero ancora mancanti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sia sul ricorso introduttivo sia sui motivi aggiunti. Nelle more del giudizio Astral aveva progressivamente osteso la documentazione richiesta e, all'udienza camerale, aveva dichiarato che tutta la documentazione nella propria disponibilità era stata messa a disposizione della ricorrente. Il Collegio ha ritenuto che tale sopravvenienza avesse fatto venir meno l'interesse alla decisione. Ha precisato che il diritto di accesso può riguardare esclusivamente documenti detenuti dall'amministrazione e che il giudice non può ordinare l'esibizione di documenti di cui l'amministrazione dichiari espressamente di non essere in possesso, assumendosi la responsabilità della veridicità di tale dichiarazione. Poiché dagli atti non emergevano elementi idonei a dimostrare la detenzione di ulteriori documenti rispetto a quelli esibiti, la pretesa doveva ritenersi esaurita anche con riferimento agli atti ulteriormente indicati dalla ricorrente, per i quali era stato fornito un riscontro negativo circa la detenzione. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della progressiva ostensione nel corso del giudizio e della complessità delle questioni dedotte.
Norme richiamate
La ricorrente li ha invocati per sostenere l'obbligo della stazione appaltante di rendere disponibili direttamente sulla piattaforma telematica gli atti di gara; il giudice non ha deciso nel merito l'applicabilità di tali disposizioni, avendo dichiarato cessata la materia del contendere.
art. 85 d.lgs. 50/2016
La ricorrente lo ha richiamato per sostenere l'obbligatorietà del DGUE della società subentrante; la questione non è stata esaminata nel merito.
La ricorrente ne ha chiesto l'applicazione per ottenere un ordine di esibizione e rilascio dei documenti; la domanda non è stata esaminata nel merito per il sopravvenuto venir meno dell'interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione dell'amministrazione di non detenere i documenti richiesti, quando resa assumendosi la responsabilità della sua veridicità, soddisfa l'interesse dell'istante in forma negativa e impedisce al giudice di ordinare l'esibizione di documenti non detenuti dall'amministrazione.
- Nel giudizio in materia di accesso, la progressiva ostensione della documentazione richiesta determina la cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione dichiari di avere messo a disposizione tutti i documenti detenuti e non emergano elementi idonei a dimostrare il possesso di ulteriori atti.
- L'ordine giudiziale di esibizione può riguardare esclusivamente documenti detenuti dall'amministrazione; il diritto di accesso non si estende a documenti inesistenti o non nella disponibilità dell'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 1699/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 1700/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 1701/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 14209/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 14210/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 14212/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →