Cassazione Penale, Ordinanza n. 27181/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattandosi di impugnazione proposta personalmente dall'imputato senza il ministero di un difensore, modalità non consentita dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la sua condanna pronunciata dal Tribunale di Verona per il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Con un unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando l'omessa motivazione del giudice di merito in ordine alla pretesa assenza di cause di non punibilità. La Corte di cassazione non è entrata nel merito della doglianza, rilevando l'inammissibilità del ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione della necessaria rappresentanza tecnica del difensore nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Indicato come norma incriminatrice del fatto per cui l'imputato era stato condannato nei giudizi di merito.
Invocato dal ricorrente per dedurre l'omessa valutazione dell'assenza di cause di non punibilità.
Richiamato per affermare la trattabilità de plano dell'impugnazione dichiaranda inammissibile.
Richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione dopo la riforma del 2017.
Richiamato per affermare la necessaria assistenza tecnica del difensore nel ricorso per cassazione.
Indicata come fonte delle modifiche agli artt. 571 e 613 c.p.p. da cui deriva l'inammissibilità del ricorso personale dell'imputato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'imputato non può proporre personalmente il ricorso: è necessaria la rappresentanza tecnica del difensore, poiché la legittimazione all'impugnazione va distinta dalle modalità del suo esercizio.
- La sottoscrizione personale del ricorso da parte dell'imputato non sana l'assenza del difensore, neppure se autenticata da un avvocato cassazionista.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza tecnica comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è immediatamente rilevabile, la Corte può definirlo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
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