Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 27181/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattandosi di impugnazione proposta personalmente dall'imputato senza il ministero di un difensore, modalità non consentita dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (non_determinabile)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la sua condanna pronunciata dal Tribunale di Verona per il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Con un unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando l'omessa motivazione del giudice di merito in ordine alla pretesa assenza di cause di non punibilità. La Corte di cassazione non è entrata nel merito della doglianza, rilevando l'inammissibilità del ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione della necessaria rappresentanza tecnica del difensore nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 474, secondo comma, c.p.

    Indicato come norma incriminatrice del fatto per cui l'imputato era stato condannato nei giudizi di merito.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per dedurre l'omessa valutazione dell'assenza di cause di non punibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Richiamato per affermare la trattabilità de plano dell'impugnazione dichiaranda inammissibile.

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione dopo la riforma del 2017.

  • art. 613 c.p.p.

    Richiamato per affermare la necessaria assistenza tecnica del difensore nel ricorso per cassazione.

  • l. n. 103/2017

    Indicata come fonte delle modifiche agli artt. 571 e 613 c.p.p. da cui deriva l'inammissibilità del ricorso personale dell'imputato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'imputato non può proporre personalmente il ricorso: è necessaria la rappresentanza tecnica del difensore, poiché la legittimazione all'impugnazione va distinta dalle modalità del suo esercizio.
  • La sottoscrizione personale del ricorso da parte dell'imputato non sana l'assenza del difensore, neppure se autenticata da un avvocato cassazionista.
  • L'inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza tecnica comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è immediatamente rilevabile, la Corte può definirlo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.