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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32580/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo e il secondo motivo generici e il terzo manifestamente infondato. L'inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per la contravvenzione di guida senza patente, aggravata dalla reiterazione della condotta nel biennio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che non fosse stata dimostrata la definitività della precedente violazione amministrativa per guida senza patente, contestata il 31 maggio 2019. La Corte ha ritenuto la censura generica, poiché non si confrontava specificamente con la motivazione d'appello, secondo cui dal verbale e dalla comunicazione di notizia di reato risultava che la precedente violazione non era stata oblata né impugnata. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo l'esiguità del danno e il carattere circoscritto dell'episodio. La censura è stata ritenuta generica perché non considerava i plurimi precedenti, anche specifici, valorizzati dalla Corte d'appello come ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che il giudice d'appello aveva adeguatamente valorizzato i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di ulteriori elementi favorevoli.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata perché la censura non considerava i plurimi precedenti, anche specifici, ritenuti ostativi dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, quando sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È generico il motivo di ricorso per cassazione che deduca una violazione di legge senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi probatori da essa valorizzati.
  • In tema di guida senza patente reiterata nel biennio, la motivazione che ricavi dal verbale e dalla comunicazione di notizia di reato la mancata oblazione e impugnazione della precedente violazione amministrativa può essere validamente censurata in cassazione solo mediante una contestazione specifica di tali risultanze.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto è generica quando si limita a richiamare l'esiguità del danno o il carattere circoscritto dell'episodio senza confrontarsi con i precedenti, anche specifici, ritenuti ostativi dal giudice di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza i precedenti penali dell'imputato e rileva l'assenza di ulteriori elementi idonei a giustificarne il riconoscimento.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida senza patenteImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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