Cassazione Penale, Ordinanza n. 03292/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata dunque riformata la decisione di merito, che resta ferma quanto all'affermazione di responsabilità per il reato contestato e al trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo: 1) l'omesso rilievo officioso della prescrizione del reato; 2) violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla prova degli elementi costitutivi del reato di truffa e della relativa aggravante ex art. 61, primo comma, n. 7, c.p.; 3) erronea valutazione del trattamento sanzionatorio e del diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e non autosufficiente, perché non accompagnato da una compiuta ricostruzione della sequenza processuale utile a dimostrare la maturazione della prescrizione; il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito e delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità, oltre a non confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; il terzo motivo è stato parimenti ritenuto privo di specificità e comunque non scrutinabile, poiché la motivazione sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche era ritenuta sufficiente e non manifestamente illogica.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti; la mera allegazione generica, soprattutto in tema di prescrizione, non è sufficiente.
art. 61, primo comma, n. 7, c.p.
È richiamata la circostanza aggravante contestata in relazione al reato di truffa.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi, senza necessità di esaminare puntualmente tutte le deduzioni delle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la deduzione della prescrizione non può essere affidata a un mero calcolo astratto del termine, ma richiede una specifica esposizione dei dati di fatto e delle questioni giuridiche rilevanti, pena l'inammissibilità del motivo.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito.
- La censura di difetto di motivazione non può risolversi in contestazioni sulla maggiore o minore persuasività delle prove, sull'attendibilità dei testimoni o sulla diversa comparazione del materiale probatorio, se non viene individuato uno specifico e decisivo travisamento delle risultanze processuali.
- In tema di dosimetria della pena, la motivazione è sufficiente quando il giudice richiami gli elementi ritenuti rilevanti o usi formule sintetiche equivalenti, soprattutto se la pena irrogata è inferiore alla media edittale.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche con richiamo a uno o più elementi negativi decisivi o alla mancanza di elementi positivi, senza dover confutare singolarmente ogni argomento difensivo.
Come è indicizzato
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