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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15284/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso del 5 giugno 2025, deducendo un unico motivo: il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o di equivalenza sulle aggravanti contestate. Secondo il ricorrente, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente spiegato il diniego delle attenuanti e il mancato bilanciamento favorevole. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che, nel negare le attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a confrontarsi analiticamente con tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o desumibili dagli atti, essendo sufficiente un riferimento congruo agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi. Nel caso concreto la motivazione di merito valorizzava la capacità a delinquere e la pericolosità sociale dell'imputato, già gravato da precedenti della stessa specie, oltre alla consistenza del danno cagionato approfittando della generosità della vittima.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato tramite il richiamo agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi, senza necessità di confutare puntualmente tutti i dati favorevoli prospettati dalla difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è infondata quando la sentenza di merito dia conto in modo congruo degli elementi negativi ritenuti decisivi o della mancanza di elementi positivi.
  • Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non è richiesto che il giudice si soffermi analiticamente su ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti, essendo sufficiente una motivazione sintetica ma coerente con i dati valorizzati.
  • La valutazione della capacità a delinquere, della pericolosità sociale, dei precedenti specifici e della gravità del danno arrecato può legittimare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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