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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33401/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova per avere svolto un numero di ore di lavoro di pubblica utilità inferiore a quanto previsto dall'U.E.P.E. Garofalo deduceva, in primo luogo, violazione di legge per non essere stata disposta la revoca dopo un'udienza in camera di consiglio fissata appositamente e notificata alle parti almeno dieci giorni prima (art. 464-octies, 127 e 178 c.p.p.). Sosteneva che la revoca era avvenuta de plano in un'udienza convocata per acquisire la relazione finale dell'U.E.P.E., mentre la comunicazione dell'U.E.P.E. era stata depositata solo il giorno prima; perciò si sarebbe violato il principio del contraddittorio e sarebbe insorta nullità generale a regime intermedio ex art. 178 c.p.p. In via subordinata censurava la motivazione sulla sussistenza dei presupposti per la revoca (art. 168‑quater c.p.p.), ritenendo non integrati episodi di grave o reiterata trasgressione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la revoca dell'ordinanza di sospensione con messa alla prova richieda la fissazione di un'udienza in camera di consiglio dedicata, con avviso alle parti almeno dieci giorni prima (art. 464-octies, comma 2, e art. 127 c.p.p.). Nel caso di specie la decisione era stata adottata de plano nel corso di un'udienza convocata per altro scopo, dopo una comunicazione dell'U.E.P.E. giunta il giorno precedente: ciò ha determinato la lesione del contraddittorio e la nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 464-octies cod. proc. pen.

    Impone la fissazione di un'udienza in camera di consiglio, con avviso alle parti almeno dieci giorni prima, per la valutazione dei presupposti della revoca della sospensione con messa alla prova; la revoca non può essere pronunciata de plano né in udienze convocate per diverso fine

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine alla fissazione dell'udienza camerale; il provvedimento di revoca deve essere adottato in udienza camerale partecipata e fissata ai sensi di questa disposizione

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La mancata previa fissazione dell'udienza camerale e la lesione del contraddittorio integrano una nullità generale a regime intermedio che legittima l'annullamento del provvedimento

  • art. 168-quater cod. proc. pen.

    Disciplina le ipotesi di revoca della messa alla prova per gravi o reiterate trasgressioni; nella sentenza tale questione è stata assorbita in ragione della nullità procedurale, sicché i profili di merito non sono stati esaminati nel merito

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi in cassazione (richiesta di sintesi nella esposizione dei motivi)

  • art. 590 cod. pen. e art. 189 d.lgs. 285/1992

    art. 590, comma 1; art. 189, commi 1, 6 e 7

    Norme relative ai reati contestati nell'originario procedimento (fatti di cui si tratta), richiamate a titolo di contesto fattuale ma non determinanti per la decisione sulla procedura di revoca della messa alla prova

Massime di principio

  • La revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 464-octies c.p.p. richiede sempre la fissazione di un'udienza in camera di consiglio specificamente destinata a valutare i presupposti, con avviso alle parti almeno dieci giorni prima; la mancata osservanza determina nullità.
  • Non è legittimo utilizzare un'udienza fissata per altro scopo (es. acquisizione della relazione finale dell'U.E.P.E.) per pronunciare la revoca: ciò viola il principio del contraddittorio.
  • Se la revoca è adottata de plano sulla base di una comunicazione tardiva dell'U.E.P.E. senza dare alle parti la possibilità di difendersi in udienza camerale, il provvedimento è annullabile per nullità a regime intermedio ex art. 178 c.p.p.
  • Le questioni di merito circa la sussistenza di gravi o reiterate trasgressioni (art. 168-quater) possono rimanere assorbite se prevale un vizio procedurale; pertanto è strategico per la difesa sollevare tempestivamente vizi procedurali relativi al contraddittorio.
  • In presenza di comunicazioni o segnalazioni dell'U.E.P.E. intervenute tardivamente, il giudice deve provvedere a una nuova fissazione dell'udienza con idonea notificazione per consentire il confronto tra le parti prima di decidere la revoca.

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