Cassazione Penale, Sentenza n. 45480/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di 3 anni e 6 mesi per la sentenza del Tribunale di Benevento (confermata in appello). La difesa ha sostenuto, tra l'altro, che il condannato aveva collaborato con la giustizia, aveva scontato molti anni di carcere (affermazione di "10 anni"), era malato e unico sostegno per il fratello in terapia chemioterapica, che la comunità di Monza era disponibile ad accoglierlo e che la mancanza di risarcimento era collegata a un processo civile ancora pendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente motivato il rifiuto dell'affidamento in prova valutando la condotta postuma del condannato (calunnia e falso commessi durante la collaborazione, revoca del piano di protezione, comportamento negativo in domicilio protetto, assenza di attività risocializzanti e di riparazioni del danno) e che tali elementi escludessero una prognosi favorevole di rieducazione. Quanto alla detenzione domiciliare, il Tribunale aveva correttamente ritenuto l'inammissibilità sia ai sensi della normativa speciale sui collaboratori (art. 16-nonies, comma 1, L. n. 82/1991) sia ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis Ordinamento penitenziario; inoltre la pena residua eccedeva i limiti previsti per l'accesso alla misura alternativa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità (affermazione non dettagliata di aver scontato 10 anni). Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge n. 82/1991, art. 16-nonies, comma 1
art. 16-nonies, comma 1, L. n. 82/1991
La norma speciale sui collaboratori di giustizia è stata richiamata per escludere l'ammissibilità della detenzione domiciliare nel caso specifico; il Tribunale ha ritenuto che le condizioni previste per i benefici per i collaboratori non fossero soddisfatte.
Ordinamento penitenziario, art. 47-ter, comma 1-bis
art. 47-ter, comma 1-bis Ord. Pen.
Richiamato come criterio limitativo per l'accesso alla detenzione domiciliare (limiti di pena e condizioni soggettive); il Tribunale ha ritenuto che la pena residua eccedesse i limiti previsti per la misura alternativa.
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, in assenza di elementi che escludano colpa, a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per l'affidamento in prova al servizio sociale il giudice valuta prioritariamente il comportamento post-delitto e richiede una prognosi positiva di rieducabilità: sono determinanti prove di riparazione del danno, attività lavorativa o risocializzante e assenza di segnali di rischio di recidiva.
- Le misure alternative (detenzione domiciliare) per i collaboratori di giustizia possono essere escluse sia dalla normativa speciale (art. 16-nonies L. 82/1991) sia dalla disciplina ordinaria (art. 47-ter O.P.); occorre verificare il mantenimento del regime di protezione, la quantità di pena già espiata e i limiti di pena residua ammessi per la misura.
- La sola dichiarazione di collaborazione o l'offerta di ospitalità da parte di una comunità non sono in sé sufficienti; è necessario documentare elementi concreti di affidabilità, progettualità e misure riparative.
- In Cassazione le doglianze di merito sul giudizio di fatto sono inammissibili se consistono in contestazioni di valutazioni probatorie; i motivi devono essere specifici e permettere al giudice dell'impugnazione di individuare i punti del provvedimento contestati. Motivi vaghi o generici (es. 'ho scontato 10 anni' senza precisazioni) sono inammissibili.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo che siano dimostrati elementi esimenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45422/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45424/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45425/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45426/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45427/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45428/2022 del 30/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →