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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20612/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mutuatario)

La controversia

La controversia nasce da pregressi rapporti di mutuo intercorsi tra una società poi posta in liquidazione e una banca. La società aveva chiesto in giudizio, tra l’altro, l’accertamento dell’usurarietà dei tassi di interesse applicati e la declaratoria di nullità di alcune clausole contrattuali che attribuivano alla banca una facoltà di modificare le condizioni economiche dei rapporti. La Corte d’appello aveva respinto l’appello, ritenendo, per quanto riguarda l’usura, non provata la censura per mancata produzione dei decreti ministeriali trimestrali di rilevazione del TEGM e dei tassi soglia; quanto alle clausole di variazione, aveva escluso l’indeterminatezza delle pattuizioni perché lo ius variandi era stato ancorato a variazioni di elementi obiettivi ed esterni al contratto. In cassazione la società ha proposto sette motivi: i primi quattro, con diverse sfumature, contestavano il capo sulla usurarietà dei tassi e l’onere probatorio; il quinto censurava la decisione sulla asserita indeterminatezza delle clausole di modifica delle condizioni economiche; il sesto e il settimo deducevano omesso esame di fatti rilevanti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la sentenza impugnata nella parte in cui aveva posto a carico della parte l’onere di produrre i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM e dei tassi soglia. Ha infatti affermato che tali decreti, pubblicati in Gazzetta Ufficiale e adottati in attuazione dell’art. 2 l. n. 108/1996, hanno natura di atti amministrativi generali e astratti, innovativi e quindi normativi, con funzione integrativa della disciplina primaria sull’usura, sicché il giudice deve conoscerli d’ufficio ai sensi dell’art. 113 c.p.c. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, genericità e sostanziale reiterazione della doglianza già respinta; il sesto e il settimo motivo sono stati ritenuti, per quanto non assorbiti, comunque sottratti al sindacato di legittimità. La sentenza è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    I decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del TEGM e dei tassi soglia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sono fonti integrative del diritto e devono essere conosciuti dal giudice d'ufficio, senza necessità di produzione da parte della parte interessata.

  • art. 370 c.p.c.

    La costituzione del successore particolare nel giudizio di cassazione richiede il controricorso; un mero atto di costituzione ai fini della partecipazione all'udienza non ha valenza costitutiva.

  • art. 2 l. n. 108/1996

    Il rinvio operato dalla norma ai decreti ministeriali trimestrali attribuisce a questi ultimi funzione necessaria per la concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento in materia di usura.

  • art. 118 TUB

    È richiamato quale parametro normativo per la disciplina dello ius variandi nelle condizioni economiche del rapporto bancario; la censura sul punto è stata però dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • In materia di usura bancaria, i decreti ministeriali trimestrali che rilevano il TEGM e determinano i tassi soglia, essendo atti generali e astratti con funzione integrativa della disciplina primaria, rientrano nel perimetro del principio iura novit curia e devono essere conosciuti d'ufficio dal giudice.
  • È erronea la decisione di merito che ponga a carico della parte l’onere di produrre in giudizio i decreti ministeriali necessari alla verifica dell’usurarietà dei tassi applicati.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, autosufficiente e non meramente reiterativa di doglianze già disattese; una contestazione generica o che non chiarisca il diverso contenuto della questione rispetto a quanto già esaminato è inammissibile.
  • Le doglianze che attaccano accertamenti o valutazioni di merito non possono essere veicolate come omesso esame, se in realtà mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Nel giudizio di cassazione, il successore particolare che intenda partecipare al processo deve costituirsi con le forme proprie del controricorso; un atto meramente partecipativo non produce effetti costitutivi.

Come è indicizzato

MaterieUsura bancariaIntermediazione finanziariaRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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