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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20395/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per truffa (art. 640 c.p. e circ. aggravatoria art. 61 n.7 c.p.). Numerosi motivi: (i) nullità del giudizio per omessa partecipazione dell'imputato in udienza, atteso che il detenuto aveva depositato una dichiarazione di rinuncia a comparire che il primo giudice non avrebbe dovuto ritenere efficace per udienze successive; (ii) contestazione dell'identificazione dell'imputato come "Marco": si censura l'uso di riconoscimenti fotografici ritenuti carenti, il mancato rispetto delle forme dell'art. 213 cod. proc. pen., l'uso di informazioni reperite sul web e di elementi (scheda del Casellario Centrale) non acquisiti regolarmente nel fascicolo; (iii) censura per illegittimo intervento della Corte di appello sul risarcimento del danno non impugnato dalla parte civile; (iv) eccezione di estinzione del reato per prescrizione (termine fissato al 27/03/2022), con dedotta errata sospensione dei termini per un differimento d'udienza ritenuto non imputabile all'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: (a) la rinuncia a comparire da parte del detenuto ha efficacia anche per udienze successive se permane la stessa restrizione, principio consolidato dalla giurisprudenza della Cassazione; l'eccezione di incertezza sul procedimento indicato nella rinuncia è ritenuta generica e inverosimile; (b) la Corte di appello ha correttamente valutato la corrispondenza tra "Marco" e il ricorrente sulla base di plurimi elementi di prova (riconoscimento fotografico, circostanze fattuali della presenza di "Marco" insieme a Laura Casamonica, ecc.); (c) le questioni relative alla forma dell'individuazione fotografica (art. 213 c.p.p.) non sono state dedotte in appello e pertanto non possono essere sollevate in cassazione; (d) la doglianza sul risarcimento è infondata essendo la richiesta della parte civile presente negli atti di appello; (e) non è stato esaminato il motivo sulla prescrizione in quanto l'inammissibilità del ricorso impedisce la verifica delle cause di estinzione del reato. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ammenda di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi € 4.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma incriminatrice (truffa) applicata in primo e secondo grado e confermata; la sentenza riguarda la condanna per tale reato.

  • art. 61 n.7 cod. pen.

    Circostanza aggravante applicata ai fini della determinazione della pena; citata quale elemento della condanna confermata.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità dell'individuazione personalmente o fotografica; la corte ha ritenuto che le eccezioni formali non siano state tempestivamente dedotte in appello e non possano essere rilanciate in cassazione.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Limita la cassazione rispetto a questioni non devolute alla cognizione del giudice d'appello: non sono ammissibili in ricorso questioni non proponibili prima, salvo quelle rilevabili d'ufficio.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulle cause di non punibilità (tra cui la prescrizione); la Corte rileva che, per effetto dell'inammissibilità del ricorso, non può essere pronunciata sulla prescrizione intervenuta in corso di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e possibili ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per irrogare ammenda di € 3.000 e condanna alle spese processuali.

Massime di principio

  • La rinuncia a comparire da parte di un detenuto, se riferita a un periodo durante il quale permane la stessa misura detentiva, può essere efficacemente intesa come operante anche per udienze successive; per evitare effetti estensivi occorre specificare chiaramente limiti temporali o la volontà di partecipare a udienze future.
  • Le doglianze di mera forma relative a modalità di individuazione (art. 213 c.p.p.) devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito; se non dedotte in appello, difficilmente potranno essere valutate in Cassazione per limiti di devoluzione.
  • La Corte d'appello può valutare l'insieme probatorio (riconoscimenti fotografici, comportamenti e contesti fattuali) anche se taluni elementi sembrino tratti da fonti non ideali; il ricorso a fonti come il web o documenti non formalmente acquisiti può essere criticabile ma richiede specifiche censure e prova del pregiudizio.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il giudice di legittimità non entra nel merito delle cause di estinzione del reato (es. prescrizione) portate come motivo nuovo; tali questioni vanno comunque curate nei gradi precedenti.
  • Chi propone ricorso per Cassazione deve valutare la completezza e la tempestività delle censure nei gradi antecedenti: omissioni procedurali o generiche possono determinare l'inammissibilità e l'addebito delle spese e ammende.

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