Cassazione Penale, Ordinanza n. 13726/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata proveniva da un giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva recepito l'accordo, deducendo in sostanza profili attinenti alla qualificazione giuridica del fatto e alla decisione conclusiva, ma la Corte rileva che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto il Tribunale aveva dato atto dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., aveva qualificato correttamente i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e aveva ritenuto congrua la pena concordata. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile perché non emergeva alcun errore manifesto nella qualificazione giuridica né altro vizio deducibile nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento, ritenendo che la decisione del Tribunale si fosse attenuta ai criteri di motivazione richiesti per l'applicazione della pena su richiesta delle parti e che non fosse configurabile un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa ai fini dell'esclusione della sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento sono deducibili solo i motivi tassativamente indicati dalla norma.
Nell'applicazione della pena su richiesta delle parti l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e consente una motivazione sintetica della sentenza.
Il giudice deve verificare l'assenza di cause di proscioglimento evidenti, anche nel patteggiamento.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
I fatti sono stati ritenuti correttamente sussunti nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
dichiarazione senza formalità
L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena va dichiarata de plano, senza formalità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è consentito solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali limiti è inammissibile.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto, nel patteggiamento, è deducibile in cassazione solo se si tratta di errore manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione e alla motivazione della sentenza.
- La sentenza di patteggiamento è sorretta da motivazione sintetica, purché dia conto della ricostruzione essenziale del fatto, dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., della corretta qualificazione giuridica e della congruità della pena concordata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso sentenza di patteggiamento deve essere adottata de plano, secondo il modello procedimentale espressamente previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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