Cassazione Civile, Ordinanza n. 37579/2021 del 30/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto agrario di terreni stipulato nel 2001 tra una società concedente e una società affittuaria. I giudici di merito avevano dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento dell'affittuaria e l'avevano condannata a pagare i canoni non corrisposti dal 31 gennaio 2003 fino al saldo, oltre al rilascio del fondo. La società affittuaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel controricorso la controparte ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per tardivo deposito in cancelleria: il ricorso era stato notificato due volte, in modo identico, con date diverse, ma era stato depositato solo il secondo originale. La ricorrente sosteneva implicitamente la tempestività del deposito assumendo come termine iniziale la seconda notifica; la resistente sosteneva invece che il termine di cui all'art. 369 c.p.c. decorresse dalla prima notifica valida. La Corte ha accolto l'eccezione preliminare, ritenendo che la reiterazione della notifica alla stessa parte non sposti il dies a quo del deposito quando la prima notifica sia valida.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che, in caso di doppia notificazione dello stesso ricorso alla medesima parte, il termine di venti giorni per il deposito in cancelleria decorra dalla prima notificazione valida, salvo che questa sia nulla; poiché nella specie la prima notifica era regolare, il deposito effettuato oltre venti giorni da essa era tardivo. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente. La Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di controversia agraria, non si applica il contributo unificato e quindi non opera l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione è perentorio e, in caso di reiterazione della notifica dello stesso ricorso alla medesima parte, decorre dalla prima notifica valida, salvo che essa sia nulla.
Il termine per il controricorso decorre dalla scadenza del termine concesso al ricorrente per il deposito del ricorso, a garanzia della certezza dell'instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio.
Il ricorso è stato trattato secondo il procedimento camerale previsto per la decisione accelerata dei ricorsi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Non si applica, perché la controversia agraria è esente dal contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso in cancelleria entro il termine di venti giorni dalla notifica è adempimento perentorio, la cui inosservanza determina improcedibilità.
- Se il ricorso per cassazione è notificato più volte alla stessa parte, la seconda notificazione non fa decorrere un nuovo termine per il deposito quando la prima notificazione sia valida ed efficace.
- La reiterazione di una notifica valida non può essere utilizzata per eludere la perentorietà del termine di deposito e differire indefinitamente l'instaurazione del giudizio di legittimità.
- Il termine per il controricorso resta ancorato alla scadenza del termine di deposito del ricorso, secondo esigenze di certezza e tutela del contraddittorio.
- In controversie esenti dal contributo unificato, la declaratoria di improcedibilità del ricorso non comporta l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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