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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38787/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Cannas ha dedotto vizio di motivazione sostenendo che la sentenza si fonda su mere congetture (es. il fatto che egli fosse carrozziere) e che non siano stati adeguatamente considerati elementi quali la disponibilità dell'auto o l'assenza di coinvolgimento nel trasferimento di proprietà. Massa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 192 c.p.p. relativamente al capo B), denunciando travisamento della prova (presunta errata valutazione delle dichiarazioni dei testi Mulas e Chelid) e ha altresì censurato ai sensi dell'art. 192, comma 3 c.p.p. la mancata esposizione delle ragioni circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato Cannas.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure attengano in massima parte a una diversa valutazione del materiale probatorio (critica non consentita in sede di legittimità) e che la motivazione dei giudici di merito, integrata con quella del primo grado, sia coerente, logica e dia conto degli elementi istruttori (indagini, accertamenti e dichiarazioni dei testi). Quanto al presunto travisamento delle prove dichiarative, la Corte ha ricordato che per configurare il travisamento occorre una palese e non controvertibile difformità tra il senso della dichiarazione e quello tratto dal giudice, condizione non soddisfatta. Circa l'art. 192, comma 3, c.p.p., la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del coimputato non siano state utilizzate a carico di Massa e comunque la decisione di responsabilità sarebbe rimasta valida anche escludendole. Per effetto dell'inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Norma sostanziale che punisce il reato di riciclaggio: gli imputati erano stati condannati per tale reato e la Cassazione ha esaminato soltanto l'ammissibilità dei motivi di impugnazione relativi alla responsabilità.

  • art. 192 c.p.p.

    Regola sulla valutazione delle dichiarazioni rese da imputati e terzi: la Corte ha richiamato che per configurare il travisamento della prova dichiarativa occorre una palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice; critiche che chiedono una diversa valutazione probatoria sono generalmente inammissibili in Cassazione.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Obbligo di motivare l'utilizzo delle dichiarazioni del collaborante/coimputato; la Corte ha ritenuto che qui non fosse stato fatto un utilizzo a carico di Massa né determinante, quindi la censura risultava infondata.

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Cassazione verifica se i giudici di merito hanno esaminato gli elementi, interpretandoli correttamente e dando risposta alle deduzioni, ma non può sostituirsi alla valutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alla cassa delle ammende per denunce o impugnazioni manifestamente infondate o presentate con colpa: applicata per irrogare euro 3.000,00 per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del merito probatorio: i motivi che si limitano a proporre una diversa interpretazione delle prove sono inammissibili.
  • Per denunciare il travisamento della prova dichiarativa occorre dimostrare una palese e non controvertibile discrepanza tra il contenuto letterale della dichiarazione e la valutazione operata dal giudice; mere critiche interpretative non bastano.
  • Quando si censura la motivazione dei giudici di merito è necessario dimostrare omissioni logiche, contraddizioni manifeste o l'assenza di esame di elementi decisivi; una motivazione coerente e completa viene ritenuta sufficiente anche se esistono letture alternative.
  • Le dichiarazioni del coimputato vanno trattate con attenzione: se la decisione di responsabilità è sostenuta anche da elementi indipendenti, l'eventuale esclusione o inaffidabilità delle dichiarazioni del coimputato non invalida automaticamente la sentenza.
  • Presentare ricorsi in Cassazione palesemente basati su una diversa lettura delle prove può comportare sanzioni economiche (spese processuali e ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
  • In casi di condotte di dissimulazione della provenienza di beni (es. uso di targhe, documenti di altri veicoli, cessioni ad importi irrisori), la valutazione complessiva degli elementi può legittimare la responsabilità anche in mancanza di un singolo elemento tassativo; pertanto è importante focalizzarsi in appello e cassazione su omissioni logiche o giuridiche precise e non su ricostruzioni alternative.

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