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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21977/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Brescia che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo (200.000 euro in contanti e un'autovettura Audi A3) emesso dal GIP. Il PM sosteneva che i beni fossero profitto di reati tributari (frode fiscale, fatturazione per operazioni inesistenti) e quindi sequestrabili ai sensi degli artt. 648 e 648-bis c.p. e correlati; deduceva che, una volta sussistente il sospetto logico sulla provenienza illecita del denaro, incombeva sull'imputato l'onere di giustificarne la provenienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse del PM: il ricorso contestava soltanto l'insussistenza del "fumus commissi delicti" senza affrontare il requisito del "periculum in mora". La Corte ha richiamato il principio secondo cui, per impugnazioni avverso provvedimenti cautelari reali annullati per difetto di fumus, il pubblico ministero deve prospettare anche il periculum, poiché solo contestando entrambi i requisiti potrebbe ottenere l'applicazione della misura reale; l'assenza di tale prospettazione rende il ricorso inidoneo a ottenere un vantaggio pratico e quindi inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Richiamato come riferimento al profitto del reato (ricettazione/occultamento di proventi illeciti); la Corte osserva che l'indagine sul fumus deve essere accompagnata dalla valutazione del periculum per giustificare il sequestro preventivo.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma collegata alla confisca del profitto; la sentenza prende in considerazione la disciplina del profitto del reato in relazione al sequestro preventivo, senza però superare il problema dell'interesse dell'impugnante.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma sulla confisca "allargata" richiamata a fondamento del sequestro dell'autovettura; la Corte sottolinea che anche per misure finalizzate alla confisca occorre dimostrare periculum oltre al fumus.

  • art. 321 cod. pen.

    Richiamato in relazione al sequestro probatorio; la decisione ricorda che il passaggio dal sequestro probatorio al preventivo richiede adeguata valutazione dei requisiti cautelari.

  • art. 2 D. Lgs. 74/2000

    Rinvio alla qualificazione dei reati tributari presupposti per il sequestro di presunti profitti; il Tribunale del Riesame aveva ritenuto che non fosse dimostrato il collegamento necessario con reati tributari specifici.

  • art. 568, comma 4 e art. 591, comma 1, lett. A, cod. proc. pen.

    Richiamati i principi processuali sull'interesse ad impugnare: la Corte afferma che l'impugnazione deve perseguire un risultato pratico concreto (rimozione di svantaggi processuali o ottenimento di utilità) e non il mero accertamento astratto dell'esatta applicazione della legge.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato come disciplina procedurale sul contraddittorio scritto; citato in relazione alla trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo in cassazione un'ordinanza che annulla un sequestro preventivo il pubblico ministero deve contestare e motivare entrambi i requisiti della misura cautelare reale: il "fumus commissi delicti" e il "periculum in mora"; limitarsi al solo fumus rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
  • La prescrizione dell'interesse all'impugnazione nel processo penale è di natura utilitaristica: l'impugnazione deve mirare ad ottenere un vantaggio concreto (es. riapposizione del vincolo); l'astratto interesse alla corretta applicazione della legge non è sufficiente.
  • Quando si invoca la natura illecita di beni (es. contanti) sulla base di indizi logici, occorre comunque collegare tali indizi al rischio concreto di sottrazione o dispersione (periculum) per giustificare misure reali preventive.
  • La circostanza che beni risultino collegabili a schemi di fatturazione per operazioni inesistenti o a frodi fiscali non esonera l'autorità dal dimostrare il pericolo della tardività dell'intervento cautelare; va documentata la concreta condizione di rischio (dissipazione, trasferimento, ecc.).
  • Anche quando la giurisprudenza consente di ritenere provata l'origine illecita senza accertamento definitivo del reato presupposto (es. ricettazione), tale assunto deve essere utilizzato dall'impugnante unitamente alla dimostrazione del periculum per avere interesse a impugnare in via cautelare.

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