Cassazione Penale, Sentenza n. 28204/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto da Marcello Caponi avverso la sentenza del Tribunale di Latina che aveva dichiarato "non doversi procedere" per prescrizione in relazione ai reati ascritti (art.75 d.lgs. 159/2011). Il ricorrente contestava: 1) che il Tribunale aveva emesso una sentenza ex art.129 c.p.p. senza valutare che la nuova sottoposizione alla misura di prevenzione era avvenuta senza una rivalutazione della pericolosità sociale dopo un lungo periodo di detenzione (circa quattro anni); 2) la mancata notifica personale dell'udienza di appello (art.601 c.p.p.) che gli avrebbe impedito di rinunciare alla prescrizione; 3) che nell'impugnazione erano stati dedotti specifici elementi (anche richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite) idonei a dimostrare l'insussistenza del reato e la non configurabilità della fattispecie contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il ricorrente, con il gravame in appello, aveva dedotto specificamente elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto (in particolare la mancata rivalutazione della pericolosità al momento della nuova sottoposizione alla misura dopo lunga detenzione). La Corte territoriale non aveva pronunciato su tali censure, omettendo di valutare se emergessero dagli atti elementi assolutamente non contestabili tali da consentire l'assoluzione ex art.129, comma 2, c.p.p. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio.
Norme richiamate
La sentenza di assoluzione ex art.129, comma 2, c.p.p. è possibile solo quando dagli atti emergono in modo assolutamente non contestabile circostanze che escludono l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato o la rilevanza penale. Si richiede una evidenza tale da escludere qualsiasi necessità di accertamento aggiuntivo.
La violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale non è configurabile quando la misura venga nuovamente eseguita senza che il giudice della prevenzione abbia previamente rivalutato l'attualità e la persistenza della pericolosità sociale, soprattutto dopo un lungo periodo di detenzione che ne ha sospeso l'esecuzione.
Norme richiamate con riferimento ai motivi di inammissibilità del ricorso/appello e alla procedura: la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ai sensi di tali disposizioni, ma la Cassazione ha verificato la correttezza della valutazione in rapporto al contenuto delle deduzioni difensive.
Regola sulla notificazione degli atti e dell'udienza di appello: la mancata notifica personale può incidere sulla possibilità dell'imputato di rinunciare alla prescrizione; tuttavia, la Cassazione non si è limitata a questo profilo formale ma ha esaminato la sostanza delle deduzioni in atti.
Sez. U, Sentenza n. 51407/2018 (giurisprudenza)
Principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale non è configurabile la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale quando la misura venga ristabilita senza una nuova valutazione della pericolosità dopo detenzione prolungata; principio richiamato e applicato dalla Cassazione nel caso concreto.
Giurisprudenza (Sez.4, Sent. n. 8135 del 31/01/2019)
Conferma del principio per cui l'imputato che impugna senza aver rinunciato alla prescrizione è tenuto a dedurre specifici motivi che dimostrino dagli atti, in modo evidente e non contestabile, l'insussistenza del fatto e la mancata commissione da parte sua, perché il giudice possa pronunciarsi immediatamente per assoluzione ex art.129, comma 2.
Massime di principio
- Se si impugna una sentenza di "non doversi procedere" per prescrizione senza aver rinunciato alla prescrizione, è obbligatorio dedurre nell'impugnazione elementi specifici e documentali che, in modo chiaro e non contestabile, dimostrino l'insussistenza del fatto, la mancata commissione da parte dell'imputato o la mancanza dell'elemento soggettivo, per ottenere una pronuncia di assoluzione ex art.129, comma 2, c.p.p.
- Quando la reimposizione di una misura di prevenzione (es. sorveglianza speciale) segue un lungo periodo di detenzione, occorre che il giudice della prevenzione proceda a una nuova valutazione della attualità e persistenza della pericolosità sociale: in mancanza, la condotta contestata come violazione degli obblighi connessi alla misura può non essere configurabile.
- La Corte d'appello è tenuta a pronunciarsi sulle specifiche censure difensive che deducano fatti e mezzi di prova capaci di escludere la responsabilità; l'omissione di valutazione su tali punti è vizio che può determinare l'annullamento con rinvio in Cassazione.
- La contestazione di difetti formali (es. mancata notifica personale dell'udienza di appello) può incidere sui termini per rinunciare alla prescrizione e va tempestivamente dedotta e documentata; tuttavia, non sostituisce la necessità di provare l'esistenza, negli atti, di elementi incontestabili che giustifichino l'assoluzione immediata.
- In casi analoghi, il difensore dovrebbe: a) o rinunciare espressamente alla prescrizione per consentire il giudizio di merito; b) o, se non si rinuncia, articolare nell'impugnazione motivi specifici e provati che emergano dagli atti e che dimostrino l'impossibilità della configurazione del reato o l'assenza della condotta imputata.
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