Cassazione Civile, Ordinanza n. 29431/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una polizza di assicurazione dei crediti commerciali stipulata da una società conciaria per tutelarsi dal mancato pagamento di forniture di pellame. Dopo l'inadempimento dei debitori, la società assicurata avviava un arbitrato rituale previsto dal contratto. Nel corso del procedimento arbitrale la parte assicurata ricusava più volte, senza successo, l'arbitro nominato dalla controparte e sosteneva anche che la pendenza di un giudizio di merito promosso contro gli arbitri davanti al Tribunale di Lucca integrasse ulteriore causa di ricusazione. Il collegio arbitrale rigettava la domanda dell'assicurata e poneva le spese a suo carico. La Corte d'appello di Roma respingeva poi l'impugnazione per nullità del lodo, rilevando la tardività delle ricusazioni e, comunque, l'infondatezza delle censure. In cassazione la società ricorrente articolava otto motivi: violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per avere la Corte d'appello deciso sulla tardività della ricusazione senza previa discussione; erronea applicazione delle norme sulla ricusazione e sulla nullità del lodo, sostenendo che l'incompatibilità dell'arbitro potesse essere fatta valere anche in impugnazione; omesso esame di fatti decisivi relativi ai rapporti professionali dell'arbitro con le parti e alla lite pendente; nullità per la difesa degli arbitri tramite legali; difetto di legittimazione alla nomina dell'arbitro in capo alla società assicuratrice subentrata; violazione del contraddittorio per l'assegnazione di termini sfalsati; ulteriore censura sulla imparzialità dell'arbitro di parte. La tesi centrale era che i vizi di ricusazione e le irregolarità del procedimento arbitrale avessero travolto il lodo e dovessero condurre alla sua nullità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'atto non rispettasse i requisiti di specificità e completezza di cui all'art. 366 c.p.c., perché non ricostruiva adeguatamente né l'oggetto della domanda arbitrale né la ratio decidendi del lodo impugnato, impedendo di comprendere in che modo le asserite cause di ricusazione avessero inciso sulla decisione di merito. Ha inoltre osservato che, nell'impugnazione del lodo rituale, non basta dedurre soli vizi di rito senza investire anche il merito della decisione sfavorevole. Quanto al sesto motivo, lo ha dichiarato inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché riproponeva una questione già esaminata e disattesa dalla Corte d'appello: la società assicuratrice era stata accertata come conferitaria del portafoglio assicurativo e quindi subentrante ex lege nel rapporto e nella clausola compromissoria, con conseguente legittimazione a nominare l'arbitro. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
non è possibile censurare utilmente la decisione se il ricorrente non chiarisce in che modo la questione processuale avrebbe inciso sul contraddittorio e sul risultato della lite
la ricusazione dell'arbitro attiene a cause di incompatibilità; tuttavia, nel caso di arbitro sospetto ma non privo di potestas decidendi, il vizio non determina automaticamente l'inesistenza del lodo
l'impugnazione per nullità del lodo richiede la corretta individuazione dei vizi che incidono sulla decisione arbitrale e, ove si chieda il riesame del merito, la censura deve investire anche la decisione sostanziale
la ricusazione va proposta nel termine perentorio previsto dalla norma applicabile ratione temporis; in ogni caso, la tardività è stata ritenuta dalla Corte territoriale e non scalfita dal ricorso
richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevabilità del vizio, ma non in modo decisivo ai fini dell'accoglimento
il ricorso è inammissibile se non contiene l'esposizione chiara dei fatti di causa e l'indicazione sufficiente degli atti e delle circostanze rilevanti per comprendere la censura
l'annullamento del lodo può essere seguito dal giudizio rescissorio nei casi previsti; la mera ricusazione dell'arbitro non rientra tra le ipotesi che escludono il passaggio al merito
richiamato per ribadire che solo i vizi che impongono la rimessione al primo giudice consentono un'impugnazione limitata al rito
nelle ipotesi diverse da quelle tassative di rimessione, l'appellante deve contestare anche il merito della decisione sfavorevole
il motivo è inammissibile quando ripropone una questione già valutata e disattesa dalla sentenza impugnata senza confrontarsi con la relativa motivazione
art. 25 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'imparzialità del giudice/arbitro, ma senza esito favorevole
richiamato nel motivo relativo alla legittimazione della società subentrante, ma la Corte ha valorizzato il subentro ex lege nel rapporto e nella clausola compromissoria
richiamato nel motivo sulla nomina dell'arbitro, ma superato dall'accertamento del subentro nel rapporto controverso
menzionato nel riepilogo delle difese della resistente come uno degli adempimenti contrattuali asseritamente non provati dalla controparte
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale rituale, il ricorso deve ricostruire con precisione sia i fatti rilevanti sia la ratio decidendi del lodo, perché l'impugnazione per nullità non può restare astratta o limitarsi a enunciare vizi processuali.
- L'eccezione di ricusazione dell'arbitro, anche quando venga dedotta come indice di imparzialità compromessa, non esonera la parte dall'onere di spiegare in che modo quel vizio abbia inciso sulla decisione di merito resa nel lodo.
- Un'impugnazione che contesti solo irregolarità di rito, senza attaccare anche il merito della decisione sfavorevole, è inammissibile quando il vizio dedotto non comporta la rimessione al primo giudice.
- La mera qualità di arbitro ricusato non equivale, di regola, a difetto di potestas decidendi né determina l'inesistenza del lodo, salvo ipotesi estreme di mancanza originaria del potere arbitrale.
- Il successore a titolo particolare nel rapporto controverso e nella clausola compromissoria è legittimato a intervenire nella procedura arbitrale e a nominare l'arbitro di parte, se il subentro nel rapporto è accertato in fatto.
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