Cassazione Penale, Sentenza n. 37707/2025 del 19/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne di merito (per omicidio nei confronti di Fejza Shaban e per i reati estorsivi nei confronti di Mucollari e Dammacco). Le parti civili (i Gorga/Xhyra) contestano la mancata quantificazione del danno e la mancata valorizzazione della circostanza aggravante dei futili motivi (art. 61 n.1 c.p.). Mucollari deduce l'insufficiente riconoscimento delle attenuanti generiche e chiede la massima estensione della riduzione di pena (art. 62-bis c.p.). Dammacco deduce più motivi: omissione o contraddittorietà di motivazione rispetto all'applicabilità dell'attenuante introdotta dalla sentenza n.120/2023 della Corte costituzionale, errata valutazione dei precedenti e del trattamento sanzionatorio, mancato riconoscimento della continuazione e censura sulla condanna alla rifusione di spese a favore di parti civili alle quali non è collegato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalle parti civili (Gorga/Xhyra) e da Mucollari, confermando sostanzialmente la valutazione di merito: i motivi erano, per la maggior parte, riformulazioni della ricostruzione dei fatti già esaminata in appello o introdotti tardivamente, e la quantificazione della provvisionale non è sindacabile in cassazione. Il ricorso di Dammacco è stato in parte accolto: sono state annullate senza rinvio le statuizioni civili aventi a oggetto la rifusione delle spese riconosciute a favore delle parti civili (poiché tali parti civili si erano costituite nei confronti di Shaban e non di Dammacco). Per il resto il ricorso di Dammacco è stato respinto. Sono state altresì condannate le parti la cui impugnazione è stata ritenuta inammissibile al pagamento delle spese processuali e, per i ricorrenti incolpevoli della inammissibilità, ad una somma verso la Cassa delle ammende (equo compenso di euro 3.000 ciascuno).
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Previsione procedurale sulla trattazione cartolare dei ricorsi: richiamata nella fase di trattazione del ricorso in Cassazione
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limiti di sindacato in Cassazione rispetto alla motivazione di merito: non è consentito un nuovo esame dei fatti o una rivalutazione delle prove, il controllo è sulla correttezza e la logicità della motivazione
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Consente il controllo di legittimità su specifiche violazioni di legge; la Corte ha valutato che alcune questioni non erano state previamente dedotte in appello e quindi non potevano essere esaminate in Cassazione
art. 61, comma 1, n. 1, cod. pen.
Circostanza aggravante per futili motivi: la Corte ha ritenuto che l'esame della sua sussistenza fosse già di merito e non dedotto in modo utilizzabile in Cassazione dalle parti civili
Riguarda le circostanze attenuanti generiche e la loro estensione: la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della misura della diminuzione e non ha ravvisato vizio nella motivazione che giustificasse intervento di legittimità
Norma sulla unitarietà della condotta e reato continuato: la contestazione sulla pluralità degli episodi era preclusa dopo rinuncia ai motivi di responsabilità; la Cassazione ha confermato che la continuazione resta cristallizzata
Consente alla Corte la condanna alle spese dei ricorrenti in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma per fare assumere costi e sanzioni pecuniarie
Sentenza Corte costituzionale n. 120 del 2023
Richiamata dal ricorrente Dammacco come nuova attenuante; la Corte ha ritenuto che l'applicazione fosse stata implicitamente valutata e comunque non fondata nell'ambito del complesso argomentativo dei giudici di merito
art. 27 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale per l'individualizzazione della pena; la Corte ha ricordato la necessità di adeguamento della pena alle esigenze di proporzione ma ha ritenuto congrua la motivazione di merito
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione dei fatti o una diversa lettura del compendio probatorio: i motivi che si riducono a richieste di riconsiderazione delle prove sono generalmente inammissibili per travisamento del fatto.
- Problemi o questioni non sollevate specificamente in appello non possono essere introdotti per la prima volta in Cassazione: rispettare la catena devolutiva è essenziale.
- La quantificazione provvisionale e alcune scelte discrezionali del giudice civile/penale in merito al risarcimento sono difficilmente sindacabili in Cassazione, specie se frutto di valutazione equitativa e non manifestamente illogica.
- Nel bilanciamento sulle attenuanti generiche (art. 62-bis) il giudice di merito esercita ampia discrezionalità: non è sufficiente invocare elementi favorevoli se il giudice ha motivato la prevalenza di elementi ostativi.
- La qualificazione della pluralità o dell'unitarietà della condotta (continuazione) diventa definitivo se la parte ha rinunciato ai motivi sulla responsabilità; in tal caso la questione non è più riapribile in Cassazione.
- Le spese e la rifusione a favore delle parti civili devono essere commisurate al rapporto processuale: non si possono imporre spese a un imputato per risarcire parti civili costituite contro altro imputato quando non sussiste un collegamento processuale.
- La Corte di legittimità può comunque correggere errori di diritto materialmente esistenti e annullare le statuizioni civili formalmente errate anche senza rinvio quando la rettifica non richiede un nuovo esame dei fatti.
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