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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41166/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la decisione di consegna ai sensi di mandato di arresto europeo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lisbona per traffico internazionale di ingenti quantitativi di cocaina. Il difensore ha dedotto l'inosservanza dell'art. 18-bis, comma 1, della legge n. 69/2005 per litispendenza internazionale: sullo stesso fatto risulta pendente un procedimento presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria (procedimento n. 2290/2023 R.G.N.R.). Si è inoltre rilevata la mancata considerazione da parte della Corte d'appello delle precedenti statuizioni (sentenza della Corte d'appello del 3 maggio 2024 e annullamento con rinvio della Corte di cassazione del 30 luglio 2024) e la carenza di un effettivo raffronto storico-naturalistico fra le condotte contestate nei diversi procedimenti (profili temporali, spaziali e modali).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ritenendo fondato il motivo per violazione dell'art. 18-bis L.69/2005 e per insufficiente motivazione della Corte d'appello sulla diversità dei fatti. La sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma, con istruzioni a uniformarsi ai principi enunciati dalla Suprema Corte. La Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di competenza (art. 22, comma 5 L.69/2005 e art.11.4).

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005, art. 18-bis, comma 1, lett. b)

    «Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale, la corte di appello può rifiutare la consegna nei seguenti casi: b) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata è in corso un procedimento penale»

    La norma configura la fattispecie di litispendenza internazionale: la consegna è facoltativamente rifiutabile se in Italia è già pendente procedimento per la stessa vicenda storica (identità del fatto in termini spazio-temporali e modali), indipendentemente dalla diversa qualificazione giuridica.

  • art. 54 della Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen (ratificata con Legge n. 388/1993)

    «una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione o non possa più essere eseguita per le leggi dello Stato di condanna»

    Principio volto a evitare la formazione di giudicati esteri che pregiudichino l'azione penale nazionale; legittima la regola della litispendenza quale ostacolo alla consegna se il procedimento italiano riguarda la medesima vicenda fattuale.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (artt. 73, 80 e 74)

    Norme richiamate con riferimento alla qualificazione giuridica dei reati di stupefacenti nei diversi procedimenti; la Corte sottolinea che la mera corrispondenza delle rubriche/qualificazioni non è sufficiente per escludere l'identità dei fatti.

  • art. 649 c.p.p.

    Richiamato per richiedere che l'identità del fatto sia valutata in termini di vicenda storica unica, considerando profili temporali, spaziali e modali, non la sola qualificazione giuridica.

  • Corte di giustizia UE, sent. 28/09/2006, C‑150/05 (Van Straaten)

    Stabilità interpretativa secondo cui il criterio rilevante è l'identità dei fatti materiali (insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate), e per reati di stupefacenti non è richiesto l'identico quantitativo o gli stessi partecipanti; rimessa alle autorità nazionali la valutazione definitiva.

  • Giurisprudenza di legittimità italiana (es. Sez. F, n. 35285/2008 Ghinea; Sez. 6, n. 9765/2014 Makar ecc.)

    Costante orientamento che richiede un raffronto concreto tra le condotte dei diversi procedimenti in ordine a tempo, luogo e modalità per riconoscere la litispendenza internazionale e applicare il rifiuto di consegna.

Massime di principio

  • La litispendenza internazionale (art. 18-bis L.69/2005 collegata all'art. 54 Convenzione di Schengen) comporta che la consegna può essere rifiutata se in Italia pende un procedimento per la stessa vicenda storica: la valutazione si fonda sui profili temporali, spaziali e modali, non sulla sola qualificazione giuridica.
  • Per stabilire l'identità dei fatti è necessario un confronto concreto e motivato tra la descrizione storico-naturalistica dei fatti nei provvedimenti esteri e in quelli italiani: occorre indicare perché si ritiene che si tratti della stessa vicenda o, al contrario, perché vi siano differenze rilevanti.
  • La mera corrispondenza delle rubriche o la diversa qualificazione giuridica non esclude la litispendenza; analogamente, differenze nei quantitativi di stupefacente o nei partecipanti non sono di per sé determinanti.
  • Il motivo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis è facoltativo: se la corte ritiene che il fatto sia il medesimo deve comunque motivare la scelta se decidere per il rifiuto della consegna o per la sua esecuzione, spiegando le ragioni pratiche e processuali della decisione.
  • Se il mandato europeo è esecutivo (cioè si è già formato un giudicato all'estero), la litispendenza non opera come causa ostativa alla consegna: la funzione preventiva riguarda i soli casi in cui il procedimento straniero non ha ancora prodotto giudicato definitivo.
  • In casi di contestazioni sull'identità dei fatti, le corti interne devono attenersi ai principi della Corte di giustizia UE e alla giurisprudenza di legittimità, evitando valutazioni apodittiche e curando una motivazione dettagliata.

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