Sentenza del 28/09/2023 n. 610 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Accise - energia elettrica - rimborso - traslazione sul consumatore finale - mancanza - dimostrazione - necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Richiesta di rimborso delle accise pagate sugli acquisti di prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica nel periodo 11/10/2006-31/05/2007 (importo richiesto €16.538,09). Questione centrale: se l'onere dell'accisa è stato traslato dal produttore (T P) sui clienti finali; la Corte di Cassazione aveva rinviato la causa perché la questione della traslazione doveva essere valutata nei fatti. L'Amministrazione ha prodotto i bilanci della contribuente mostrando l'iscrizione delle accise nel conto economico (voce B)6) per dimostrare l'avvenuta traslazione.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza appellata confermata. Il Tribunale ha ritenuto che l'Agenzia delle Dogane ha assolto l'onere probatorio dimostrando, mediante i bilanci di esercizio della T P (con iscrizione delle accise nella voce B)6 - "costi della produzione"), che le accise erano state tenute conto nella determinazione del prezzo finale e quindi traslate sui consumatori, ostando al rimborso. Sono state valutate irrilevanti le argomentazioni e la perizia di parte della T P circa l'impossibilità di incidere sui prezzi. Per quanto riguarda le spese, trovata una parziale soccombenza reciproca, sono compensate per un terzo: la società ricorrente condannata a rimborsare all'Ufficio Dogane di Genova due terzi delle spese (liquidate in €1.000 oltre accessori) e l'Ufficio Dogane di Savona condannato a rimborsare alla società due terzi delle spese (liquidate in €3.000 oltre accessori).
Norme richiamate
"Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali [...] ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere relativo non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti."
Il diritto al rimborso è subordinato alla prova che l'imposta non è stata trasferita; la giurisprudenza ha precisato che l'avvenuta traslazione è un fatto impeditivo del rimborso e che l'onere della prova di tale traslazione grava sull'Amministrazione finanziaria.
secondo comma (onere della prova)
Principio generale sull'onere della prova; usato per argomentare che la traslazione, essendo fatto impeditivo, deve essere provata positivamente dall'Amministrazione.
"Quando la Corte di Cassazione rinvia la causa [...] la riassunzione deve essere fatta [...] entro il termine perentorio di sei mesi"
Norma procedurale che disciplina la tempestività della riassunzione dopo rinvio dalla Corte di Cassazione; applicata e ritenuta rispettata nel caso.
Ordinanza Cass. n. 22823/2020
Ordinanza che ha rinviato la causa alla Corte territoriale per valutare in fatto la questione della traslazione, evidenziando che i giudici di merito non devono limitarsi a fondarsi su fatto notorio senza valutare le prove portate dalla contribuente.
Cass. n. 2810/2020
Giurisprudenza che afferma espressamente che l'Amministrazione può provare l'avvenuta traslazione anche mediante la produzione del bilancio di esercizio, in particolare quando l'accisa è iscritta tra i costi della produzione (voce B6).
Corte Cost. sent. n. 332/2002
Ha censurato la parte dell'art. 19 che poneva l'onere probatorio della non-traslazione sul ricorrente, pur riconoscendo la legittima presunzione di traslazione nella prassi economica; ne consegue che l'Amministrazione deve dimostrare l'effettiva traslazione se sostiene che il rimborso è dovuto.
Massime di principio
- Il rimborso di imposte indirette (accise) è subordinato alla prova che l'onere non è stato trasferito: l'avvenuta traslazione è un fatto impeditivo del rimborso che l'Amministrazione deve provare.
- Il bilancio di esercizio della contribuente può costituire prova utile dell'avvenuta traslazione se le imposte sono iscritte tra i costi della produzione (voce B6): tale iscrizione è indicativa che il costo è stato conteggiato nel prezzo di vendita.
- Se le accise sono iscritte in bilancio alla voce "B)14 - oneri diversi di gestione" o voce equivalente, l'iscrizione ha valenza neutra e non prova di per sé la traslazione.
- La mera affermazione del contribuente (o una perizia che non dimostri concretamente la mancata traslazione) non è sufficiente a escludere la presumibile traslazione: sono necessari elementi documentali o economici concreti che dimostrino che il prezzo non ha subito l'incidenza dell'imposta.
- La presunzione di normalità della traslazione nelle economie di mercato resta un punto di partenza, ma può essere contrastata da prova contraria; tuttavia, l'onere di provare il contrasto positivo spetta all'Amministrazione quando essa sostiene che la traslazione è avvenuta.
- Proceduralmente, dopo un rinvio dalla Cassazione la riassunzione deve essere tempestiva (art.63 D.Lgs.546/1992); eventuali questioni di competenza territoriale o soggettiva vanno valutate alla luce del tenore del rinvio.
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