Sentenza del 28/09/2023 n. 396 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Diniego istanza di definizione saldo e stralcio - Socio - Sussidiarietà del debito - Inapplicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte Regionale ha riformato la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso della contribuente relativo al diniego della definizione a saldo e stralcio. È stata condannata la contribuente alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 1.500,00 per ogni grado.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diniego dell'istanza di definizione "saldo e stralcio" presentata dalla D. s.n.c. La questione centrale è se un socio chiamato a rispondere sussidiariamente delle obbligazioni sociali di una società di persone possa accedere alla definizione prevista per le persone fisiche ex art. 1, commi 184-198, L. 30/12/2018 n. 145. Il Collegio ha ritenuto che la normativa agevolativa si applica esclusivamente ai debiti che sono "ab origine" della persona fisica; i debiti nati in capo a una società non possono essere estesi ai soci per ottenere il beneficio, nonostante la responsabilità sussidiaria ex art. 2291 c.c.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 184
I debiti delle persone fisiche, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'art. 36-bis DPR 600/1973 e all'art. 54-bis DPR 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o 188.
La Corte interpreta la norma come riservata esclusivamente alle persone fisiche; essendo una disposizione agevolativa va interpretata restrittivamente e non può essere estesa ai soggetti diversi dalla persona fisica (es. società) né ai debiti non originariamente imputati a persone fisiche.
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 186
Ai fini del comma 184 e del comma 185, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare ... non sia superiore ad euro 20.000.
La norma stabilisce un requisito soggettivo (ISEE) che attesta la condizione di difficoltà economica delle persone fisiche; tale requisito è inconciliabile con soggetti che non abbiano un ISEE familiare (es. società).
Codice civile, art. 2291
Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Pur riconoscendo la responsabilità illimitata e solidale dei soci nelle SNC, la Corte distingue la responsabilità civile/tributaria prevista dal codice civile dall'accesso a benefici fiscali riservati alle persone fisiche; la sussidiarietà della responsabilità non rende il debito "ab origine" della persona fisica.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2
Norma richiamata in relazione alla competenza giurisdizionale (materie di competenza del giudice ordinario vs giudice tributario).
Il Collegio ha rilevato preliminarmente questioni di competenza su alcune pretese extratributarie, ma ha deciso il ricorso sulla questione principale di diritto sostanziale (ammissibilità del saldo e stralcio).
Massime di principio
- Il beneficio della definizione 'saldo e stralcio' ex L. 145/2018 è riservato ai debiti 'ab origine' delle persone fisiche: se il debito è sorto originariamente a carico di una società, anche se i soci sono poi chiamati a rispondere, non è ammesso l'accesso al beneficio.
- Le norme agevolative in materia tributaria vanno interpretate restrittivamente; non sono ammesse estensioni analogiche verso soggetti diversi da quelli espressamente previsti (qui: persone fisiche).
- Per valutare l'ammissibilità occorre verificare documentalmente l'origine del debito nel ruolo/estratto di ruolo e non la sola successiva imputazione della responsabilità ai soci.
- Il requisito soggettivo dell'ISEE (comma 186) è centrale: il beneficio richiede che il debitore sia una persona fisica con ISEE entro la soglia prevista; soggetti privi di ISEE (enti, società) non rientrano nel perimetro.
- In presenza di debiti societari, i soci che vogliano contestare il diniego dovrebbero valutare altre soluzioni (es. accordi con l'agente della riscossione, ristrutturazioni, azioni di regresso tra soci) e controllare eventuali vizi procedurali della notifica o della documentazione presentata (modelli, attestazioni conformità).
- Se si è socio di una società di persone e si intende accedere a benefici fiscali riservati alle persone fisiche, è fondamentale dimostrare che il debito sia stato originariamente imputato alla persona fisica; in mancanza la richiesta sarà probabilmente respinta.
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