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Sentenza

Sentenza del 27/09/2023 n. 948 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio emetteva avviso di accertamento per IVA (€10.214,17) sulle somme incassate dall'erede relative a compensi professionali del figlio avvocato deceduto. L'Ufficio aveva anche aperto d'ufficio la partita IVA dell'erede e applicato retroattivamente il principio affermato dalla Cass. SS.UU. n.8059/2016. La contribuente aveva invece dichiarato i compensi nel quadro RM del modello UNICO/2013 e si era attenuta alla prassi indicata dalla Risoluzione n.50918/1973; deduceva carenza del presupposto soggettivo per l'IVA, illegittimità della retroattività e violazione dei principi costituzionali e di affidamento.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto prevalente il principio del legittimo affidamento tributario: la contribuente aveva agito in buona fede e fatto affidamento su prassi amministrativa consolidata, rendendo ingiusto imporle retroattivamente l'IVA che non poteva recuperare sui clienti del de cuius. Perciò l'appello della contribuente è stato accolto e l'atto accertativo è stato integralmente annullato; l'appello incidentale dell'Ufficio è stato dichiarato improcedibile. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • Legge n.212/2000 art.10, co.2

    Indicato dall'Ufficio per motivare la mancata irrogazione di sanzioni/interessi perché la contribuente si era attenuta a precedenti indicazioni amministrative; la Corte ha comunque esteso la tutela dell'affidamento anche a fattispecie non strettamente codificate dall'art.10.

  • D.P.R. n.633/1972 art.35

    Richiamato dalla contribuente per censurare l'apertura d'ufficio della partita IVA in capo all'erede; il Collegio ha però risolto la controversia sul piano del legittimo affidamento piuttosto che annullare per motivazione formale sull'art.35.

  • D.P.R. n.633/1972 art.35-bis

    Contestato dalla ricorrente per errata applicazione; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla valutazione complessiva dell'affidamento e della buona fede dell'erede.

  • Cass. SS.UU. n.8059/2016 (giurisprudenza)

    L'Ufficio aveva applicato retroattivamente il principio affermato da tale sentenza per contestare l'IVA; il Collegio non ha consentito l'applicazione retroattiva in presenza di affidamento del contribuente su prassi amministrativa diversa, ritenendo eccessivo il danno per l'erede.

  • Risoluzione n.50918/1973

    Costituisce la prassi amministrativa alla quale la contribuente si era attenuta; la Corte ha riconosciuto che la conformità a tale prassi giustifica il legittimo affidamento e può ostare all'accertamento retroattivo.

  • Costituzione artt.3, 23, 53

    Richiamati dalla contribuente in relazione ai principi di uguaglianza, tutela della proprietà e capacità contributiva/neutraltà dell'IVA; la Corte ha utilizzato tali principi a supporto del riconoscimento dell'affidamento e della tutela della certezza del contribuente.

Massime di principio

  • Il principio del legittimo affidamento tributario tutela il contribuente che ha agito in buona fede in base a prassi amministrative o interpretazioni vigenti al momento dell'operazione; ciò può impedire l'applicazione retroattiva di nuova interpretazione sfavorevole.
  • La conformità a prassi amministrative formali (es. risoluzioni) o a comportamenti amministrativi consolidati è elemento probatorio rilevante per ottenere la tutela dell'affidamento.
  • La tutela può riguardare non solo sanzioni e interessi ma, in casi concreti in cui il contribuente non può recuperare l'imposta richiesta (es. non può rivalsa sui terzi), può essere pronunciata l'inapplicabilità del tributo e l'annullamento dell'accertamento.
  • Il giudice valuta caso per caso la buona fede e l'elemento soggettivo: l'assenza di dolo o colpa grave e la tempestiva dichiarazione degli imponibili rafforzano la posizione del contribuente.
  • L'apertura d'ufficio della partita IVA o l'applicazione retroattiva di pronunce giurisprudenziali richiede particolare motivazione e non può operare a discapito del contribuente che ha fatto affidamento su norme o prassi precedenti.
  • Per limitare il rischio di accertamenti retroattivi è importante documentare e conservare l'attenzione alla prassi amministrativa seguita (comunicazioni, risoluzioni, dichiarazioni presentate) e, se possibile, chiedere interpelli o chiarimenti all'Amministrazione.

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