Sentenza del 27/09/2023 n. 690 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
IVA - Rimborsi a soggetti UE - Il soggetto passivo Iva può esercitare il proprio diritto alla detrazione anche se non si è registrato ai fini dell'Iva prima di utilizzare i beni acquisiti nell'ambito della sua attività imponibile, purchè quella registrazione avvenga entro un termine ragionevole - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La s.r.l. A. aveva importato farmaci dagli USA nel 2015 e aveva pagato IVA in dogana; le merci furono poi rivendute a clienti intracomunitari (Regno Unito). La società era residente in Portogallo nel 2015 e si trasferì in Italia identificandosi ai fini IVA ad aprile 2016. Ha chiesto il rimborso dell'IVA pagata all'importazione (circa €90.024,28). Il COP ha negato il rimborso sostenendo che la società avrebbe dovuto identificarsi in Italia o nominare un rappresentante fiscale prima di effettuare la cessione, mentre la ricorrente sosteneva che la registrazione successiva non esclude il diritto al rimborso purché avvenuta entro termine ragionevole e che la normativa e la giurisprudenza UE danno prevalenza ai requisiti sostanziali (diritto alla detrazione/rimborso) rispetto a quelli meramente formali.
La decisione
Il Giudice del rinvio, conformemente al principio enunciato dalla Corte di Cassazione, ha respinto l'appello dell'Ufficio e riconosciuto il diritto al rimborso alla s.r.l. A. La Corte ha ritenuto che l'identificazione successiva in Italia non osti al rimborso se: 1) l'autorità ha potuto verificare i requisiti sostanziali; 2) non esistono elementi di frode o abuso; 3) l'identificazione avviene entro un termine ragionevole. Nel caso di specie la registrazione ad aprile 2016 è stata considerata tempestiva (entro il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso, fissato al 30 settembre dell'anno successivo all'acquisto) e non risultavano comportamenti fraudolenti, quindi il rimborso dell'IVA è dovuto. L'Ufficio è stato condannato alle spese, liquidate in complessivi €8.000 per ciascun grado di giudizio oltre accessori di legge.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis, comma 2
Disciplina la procedura e i termini per la richiesta di rimborso IVA a favore di soggetti non residenti; la Corte ha ritenuto che la richiesta sia compatibile con un'identificazione intervenuta dopo l'operazione se effettuata entro termine ragionevole e senza frode.
d.P.R. n. 633/1972, art. 35-ter
Prevede l'obbligo di identificazione ai fini IVA per i soggetti non residenti che effettuano operazioni in Italia; la sentenza precisa che tale obbligo ha natura formale di controllo e la sua violazione non esclude automaticamente il rimborso se sono soddisfatti i requisiti sostanziali e l'identificazione avviene tempestivamente.
d.P.R. n. 633/1972, art. 17, comma terzo (e comma secondo)
Riferito alla rappresentanza fiscale e regole di identificazione: la Corte ha affermato che la mancata nomina del rappresentante o la mancata identificazione antecedente all'operazione possono dar luogo a sanzioni autonome ma non bloccano il diritto al rimborso quando sussistono le condizioni sostanziali e non vi sia abuso.
d.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis (termine per la presentazione dell'istanza)
Stabilisce il termine per la presentazione della domanda di rimborso (entro il 30 settembre dell'anno successivo all'acquisto); nel caso la registrazione dell'istante è avvenuta prima della scadenza, elemento rilevante per l'accoglimento della domanda.
Giurisprudenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Secondo la CGUE prevalgono i requisiti sostanziali (diritto alla detrazione/rimborso) rispetto ai requisiti formali, salvo prova di frode o abuso; la Corte italiana si è uniformata a questo principio.
Codice di Procedura Civile, art. 384
Obbliga il giudice del rinvio ad attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio; motivo per cui il giudice ha applicato il principio favorevole al ricorrente.
Massime di principio
- L'identificazione ai fini IVA in Italia può essere validamente effettuata dopo l'operazione oggetto di rimborso, purché avvenga entro un termine ragionevole e non vi siano elementi di frode o abuso.
- La mancata identificazione preventiva o la mancata nomina di un rappresentante fiscale possono comportare sanzioni formali, ma non escludono automaticamente il diritto sostanziale al rimborso dell'IVA se la PA può comunque verificare i requisiti sostanziali.
- La giurisprudenza UE privilegia la tutela del diritto alla detrazione/rimborso rispetto a formalismi procedurali quando non emergono indizi di abuso; gli Stati membri devono valutare caso per caso.
- Il contribuente ha l'onere di documentare e dimostrare le condizioni sostanziali del diritto al rimborso, ad esempio la non immissione in consumo in Italia o la collocazione delle merci al momento della cessione.
- Se l'attività svolta in Italia dal non residente ha consistenza tale da creare un collegamento territoriale rilevante, il soggetto potrebbe acquisire la soggettività passiva IVA e dunque l'obbligo di identificarsi previamente; in tali casi la registrazione successiva potrebbe non sanare la posizione.
- Per evitare contestazioni pratiche, il soggetto non residente che effettua operazioni rilevanti in Italia dovrebbe: valutare la necessità di identificazione preventiva o nominare un rappresentante fiscale; conservare prove sulla localizzazione delle merci; registrarsi entro termine utile per la richiesta di rimborso; evitare condotte che possano apparire abusive.
- La compliance temporale rispetto ai termini per la presentazione della domanda di rimborso (es. termine previsto dall'art. 38-bis) è rilevante: la registrazione prima della scadenza di tale termine rafforza la posizione del richiedente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 set 2023Sentenza del 27/09/2023 n. 303 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
- Sentenza · 27 set 2023Sentenza del 27/09/2023 n. 948 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 27 set 2023Sentenza del 27/09/2023 n. 2867 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 27 set 2023Sentenza del 27/09/2023 n. 2871 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 27 set 2023Sentenza del 27/09/2023 n. 2872 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 26 set 2023Sentenza del 26/09/2023 n. 551 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →