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Sentenza

Sentenza del 27/09/2023 n. 303 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Accertamento imposte - IMU - Alloggi sociali - Requisiti di legge - Sussistono - Esenzione pagamento - Sussiste - Illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Azienda impugnava l'avviso di accertamento IMU per il 2015 sostenendo che gli immobili ricadono nella categoria degli "alloggi sociali" e pertanto sono esenti da IMU a decorrere dal 01/01/2014. Gli alloggi risultano adibiti a uso residenziale in locazione permanente con canone sociale, destinati a ridurre il disagio abitativo di nuclei svantaggiati, realizzati/recuperati con ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche; inoltre l'assegnazione avviene formalmente dal Comune con verifica dei requisiti degli assegnatari. Il Comune contestava la prova della sussistenza dei requisiti richiesti per l'esenzione.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Azienda, ritenendo che dalla documentazione (contratti, atti di assegnazione, canoni sociali, finanziamenti/agevolazioni ecc.) emerge che gli immobili possiedono i requisiti di "alloggio sociale" ai sensi del D.M. 22/04/2008 e delle norme regionali umbre, e quindi sono esenti da IMU a partire dal 01/01/2014. L'accertamento comunale è stato ritenuto illegittimo e l'appello è stato accolto; le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 13 D.L. n.201/2011 (conv. L.214/2011) aggiornato dall'art. 1, co. 707 L.147/2013 (Legge di Stabilità 2014)

    a decorrere dal 1°/01/2014 l'imposta municipale propria (IMU) non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali

    La Corte ha applicato questa disposizione per escludere l'IMU sugli immobili qualificati come alloggi sociali, ritenendo operativa l'esenzione dal 2014.

  • D.M. 22 aprile 2008

    definisce l'alloggio sociale come unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente finalizzata a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati; include immobili realizzati o recuperati con contributi o agevolazioni pubbliche

    La definizione del decreto è stata utilizzata come parametro oggettivo per valutare la sussistenza dei requisiti di esenzione.

  • Legge Regione Umbria n.15/2012 e n.80/2014

    confermano la definizione di alloggio sociale del D.M. 22/04/2008

    Le norme regionali attestano il quadro normativo locale e i criteri regionali di accesso/permanenza, rafforzando la qualificazione degli alloggi come sociali.

  • Legge regionale n.19/2010 (art.1)

    istituisce l'ente regionale per la gestione dell'edilizia pubblica e ne definisce le finalità a soddisfare esigenze abitative di nuclei svantaggiati

    Attesta la finalità pubblica dell'Azienda e la sua funzione istituzionale nell'erogazione di edilizia residenziale sociale.

  • D.L. n.102/2013 (art.2) - dichiarazione

    riferimento alla dichiarazione ex art.2 del D.L. 102/2013 presentata dall'Azienda

    La presentazione della dichiarazione ha fornito un elemento probatorio formale a sostegno della qualificazione degli immobili.

  • Circolare MEF n.1/DF del 18 marzo 2020

    La circolare è richiamata a conferma dei criteri interpretativi e applicativi per la qualificazione degli alloggi sociali ai fini IMU.

  • Giurisprudenza Cass. (Sez. Un.) 28160/2008 e 12313/2017

    Citate dalla Commissione Provinciale per sostenere che l'esenzione non opererebbe in caso di utilizzo indiretto; la Corte d'appello ha però ritenuto tali precedenti non pertinenti al caso concreto, trattandosi di situazioni anteriori e diverse rispetto all'introduzione della specifica esenzione per alloggi sociali.

Massime di principio

  • Se un immobile possiede i requisiti stabiliti dal D.M. 22/04/2008 (uso residenziale, locazione permanente, canone sociale, finalità di interesse generale per nuclei svantaggiati, eventuale finanziamento/agevolazione pubblica) e le norme regionali confermano tali criteri, l'esenzione IMU prevista dalla Legge di Stabilità 2014 si applica dal 01/01/2014.
  • Il contribuente/titolare dell'immobile deve documentare la sussistenza degli elementi oggettivi (contratti di locazione permanente, determinazioni di assegnazione, canone sociale, atti che dimostrino finanziamenti o agevolazioni pubbliche). La presentazione della dichiarazione prevista dal D.L. 102/2013 può rafforzare la prova.
  • Il Comune non può limitarsi a eccepire la mancanza di prova se è lo stesso ente che formalmente provvede all'assegnazione degli alloggi e quindi è a conoscenza dei requisiti; in tal caso la valutazione probatoria può favorire il possessore/gestore.
  • Precedenti di Cassazione che escludono l'esenzione per utilizzi indiretti vanno valutati con attenzione: non sono automaticamente applicabili dopo l'introduzione della specifica esenzione per "alloggi sociali" e quando il caso concreto dimostra la destinazione e le caratteristiche richieste.
  • In controversie IMU su alloggi sociali è utile ottenere e produrre: atti di assegnazione, determine comunali, contratti di locazione con indicazione del canone sociale, documentazione di finanziamenti/agevolazioni pubbliche e la eventuale dichiarazione ex D.L. 102/2013; tali elementi aumentano fortemente le probabilità di successo.

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