Cassazione Penale, Ordinanza n. 01565/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso una sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità di un amministratore legale di società per condotte fraudolente in materia tributaria, relative all'emissione di dichiarazioni di intento ritenute fittizie negli anni d'imposta 2015 e 2016, al fine di consentire acquisti senza applicazione dell'IVA e realizzare un’evasione fiscale di importo superiore a 1.600.000 euro. La difesa ha articolato tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 8 del d.lgs. 74/2000, sostenendo che la Corte d'appello avesse confermato la responsabilità senza accertare concretamente il dolo specifico di evasione, limitandosi a valorizzare la qualifica formale di amministratore e ignorando l'affidamento a un consulente esterno e l'asserita ignoranza incolpevole; 2) vizio di motivazione per omessa o illogica valutazione delle prove e delle difese sull'effettivo affidamento al consulente fiscale e sulla mancata consapevolezza della fraudolenza delle operazioni; 3) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione/travisamento probatorio in punto attenuanti generiche, assumendo che la Corte avesse erroneamente ritenuto l'imputato incensurato e avesse comunque negato la massima concessione delle attenuanti senza adeguata coerenza logica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il secondo motivo meramente fattuale e quindi non scrutinabile in sede di legittimità; ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché nuova questione non dedotta in appello, oltre che comunque infondata alla luce della motivazione della sentenza impugnata; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile per carenza di interesse e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione sul diniego della massima estensione delle attenuanti generiche era autonoma e sorretta da ragioni non illogiche (gravità economica del fatto, intensità del dolo, protrazione della condotta). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma come fattispecie contestata e ribadisce che la responsabilità richiede l'accertamento in concreto dell'elemento soggettivo previsto dalla disposizione, ma nel caso concreto la motivazione di merito è ritenuta sufficiente a dimostrare la finalità evasiva attraverso il compendio probatorio.
Le attenuanti generiche non spettano automaticamente; richiedono elementi positivi concreti. La sola incensuratezza non è sufficiente, e la decisione di merito può fondarsi su gravità del fatto, intensità del dolo e protrazione della condotta.
Una questione di violazione di legge non dedotta in appello è inammissibile in cassazione se nuova rispetto ai motivi devoluti al giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non possa escludersi la colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio: la Cassazione verifica solo che la motivazione del giudice di merito sia logicamente coerente, non arbitraria e compatibile con il senso comune.
- La doglianza che investe il mero apprezzamento di fatto delle prove o delle difese è inammissibile se si risolve nella richiesta di una diversa ricostruzione della vicenda storica.
- Le questioni non dedotte con specificità nei motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità ex art. 606, comma 3, c.p.p.
- Ai fini dell'art. 62-bis c.p., la concessione delle attenuanti generiche presuppone la presenza di elementi positivi concreti; la mera incensuratezza non costituisce di per sé titolo sufficiente e può essere superata da elementi negativi autonomamente valorizzati dal giudice.
- Il travisamento di un dato secondario è irrilevante quando la motivazione della sentenza di merito si regga su plurimi autonomi argomenti non incisi dall'errore dedotto.
- In materia di reati tributari commessi nell'ambito della gestione societaria, la qualifica formale di amministratore può rilevare come indice della consapevolezza e del dovere di vigilanza, ma la motivazione deve comunque essere letta nel suo complesso per verificare l'effettiva tenuta logica dell'accertamento del dolo specifico.
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