Sentenza del 30/05/2017 n. 13588 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva proposto tre motivi di ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 110/4/09 del 30 giugno 2009. La sentenza, confermando la decisione di primo grado, aveva dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento per IRPEF 2001 notificato a G.A. in conseguenza di un precedente accertamento nei confronti della società. La CTR aveva ritenuto nullo l’avviso perché non preceduto dalla notifica alla contribuente del processo verbale di constatazione, che non risultava a lei altrimenti noto; G.A. non era più socia già prima dell’accertamento e del verbale.
La decisione
Nel corso del giudizio l’Agenzia delle Entrate ha chiesto, con istanza dell’8 novembre 2012, la declaratoria di estinzione per definizione della lite fiscale pendente ai sensi dell’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011, in relazione alla disciplina richiamata dalla L. n. 289/2002, art. 16. La Corte ha preso atto della comunicazione dell’integrale pagamento di quanto dovuto e ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Non ha quindi deciso nel merito i tre motivi di ricorso né confermato o riformato la decisione tributaria impugnata. Spese compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 98/2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111/2011
La definizione della lite fiscale pendente prevista dalla norma, una volta regolarmente perfezionata e integralmente pagata, consente di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
La disposizione è richiamata dalla disciplina di definizione della lite pendente; nel caso concreto, la regolare definizione e l’integrale pagamento hanno fondato la dichiarazione di estinzione.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria pendente viene regolarmente definita secondo la procedura agevolata applicabile e il contribuente versa integralmente quanto dovuto, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La definizione sopravvenuta della lite può impedire al giudice di esaminare nel merito i motivi di ricorso: l’estinzione processuale non equivale a una pronuncia che accolga o rigetti tali motivi.
- In caso di estinzione per definizione della controversia, le spese possono essere compensate, come avvenuto in questa decisione.
Testo integrale
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