Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 207/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -della nota di revoca del nulla osta n. P-MO/L/N/2025/104489 di accesso alla c.d. procedura di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, tirocinio o formazione volta al rilascio del permesso soggiorno per lavoro subordinato emessa dalla Prefettura U.T.G. di Modena e comunicata in data 23/10/2025 a mezzo pec e di ogni altro atto preordinato, prodromico, connesso, dipendente e/o conseguente, comunque lesivo della posizione del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'accesso alla procedura di conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio o formazione in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta alla conversione del titolo di soggiorno, motivata dalla Prefettura con la scadenza del permesso l'11 novembre 2024, precedente alla presentazione della domanda di conversione presso la Prefettura il 9 maggio 2025. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi 4 e 9-bis, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che il termine per la richiesta di rinnovo non fosse perentorio e rilevando di avere già presentato l'11 settembre 2024, quindi prima della scadenza, una domanda di rinnovo/conversione alla Questura, erroneamente ritenuta competente. Ha precisato di essere stato informato soltanto il 18 marzo 2025, in occasione del fotosegnalamento, della necessità di rivolgersi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura; ha quindi presentato la domanda corretta il 9 maggio 2025, ottenendo il nulla osta il 1° luglio 2025. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento, anche ai sensi dell'art. 97 Cost., sostenendo che la revoca fosse eccessiva, considerato il percorso già intrapreso, l'esistenza di un contratto di lavoro e l'assenza di elementi ostativi.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha accolti. Ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non determina automaticamente la decadenza dal diritto, pur rilevando che, in linea logica, la conversione presuppone la validità del titolo. Ragioni sistematiche consentono tuttavia di attribuire efficacia sanante agli elementi di fatto preesistenti e sopravvenuti, soprattutto quando il ritardo non sia eccessivo. Nel caso concreto, il periodo tra la scadenza del titolo e la domanda presentata alla Prefettura non è stato ritenuto eccessivamente lungo; inoltre, l'Amministrazione non aveva considerato la precedente domanda presentata alla Questura prima della scadenza né il fatto che il ricorrente non fosse stato tempestivamente informato dell'errore circa l'autorità competente. Il TAR ha altresì rilevato che l'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone di considerare gli elementi sopravvenuti, purché acquisiti prima della conclusione del procedimento, dai quali possa desumersi un giudizio prognostico favorevole sulla capacità reddituale futura e sulla volontà di integrazione dello straniero. La Prefettura avrebbe dovuto valutare il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza 9 novembre 2024, nonché l'assenza di precedenti penali o pregiudizi di polizia. Il provvedimento è stato quindi annullato per l'omessa considerazione di tali circostanze. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    Il termine per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non è stato ritenuto perentorio, sicché il ritardo non determina automaticamente la decadenza, dovendo essere valutate le circostanze concrete.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Devono essere considerati anche elementi di fatto sopravvenuti, purché introdotti nel procedimento prima della sua conclusione, dai quali possa desumersi una prognosi favorevole sulla capacità reddituale futura e sulla volontà di integrazione del richiedente.

  • art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del rinnovo e della conversione del titolo di soggiorno; la decisione valorizza la necessità di esaminare concretamente la posizione dello straniero nonostante la scadenza del titolo.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento è stato richiamato a sostegno della necessità di una valutazione concreta e proporzionata delle circostanze rilevanti, compreso l'errore sulla modalità di presentazione della domanda non tempestivamente corretto dall'Amministrazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • Il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non determina automaticamente la decadenza dal diritto, poiché il termine deve essere valutato alla luce delle circostanze concrete e della complessiva condotta dell'interessato.
  • Anche quando la conversione del titolo di soggiorno presuppone, in linea generale, la validità del titolo originario, possono assumere efficacia sanante gli elementi di fatto preesistenti o sopravvenuti, soprattutto se il ritardo non è eccessivo e l'interessato aveva già manifestato tempestivamente la volontà di regolarizzare la propria posizione.
  • L'Amministrazione deve considerare, prima della conclusione del procedimento, gli elementi sopravvenuti rilevanti ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, inclusi un rapporto di lavoro regolare e l'assenza di precedenti penali o pregiudizi di polizia, ai fini della prognosi sulla capacità reddituale e sull'integrazione dello straniero.
  • È illegittima la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno che ometta di valutare una domanda tempestivamente presentata a un'amministrazione erroneamente ritenuta competente, quando l'interessato non sia stato informato senza ritardo dell'errore procedurale e abbia successivamente attivato la procedura corretta.
  • La valutazione della posizione dello straniero deve essere concreta e proporzionata: la mera scadenza del titolo prima della domanda presentata all'autorità competente non basta, da sola, a giustificare la revoca se risultano ulteriori elementi favorevoli acquisiti al procedimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PAPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.