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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21079/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 592/2021 (emesso il 23/03/2021, definitivo il 09/04/2021). Il ricorrente ha dedotto nullità per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) sostenendo di avere avuto effettiva conoscenza del decreto soltanto dopo accesso agli atti effettuato il 18/11/2021 e che la notifica era intervenuta presso il difensore d'ufficio via PEC, perciò avrebbe potuto chiedere la remissione in termini solo il 17/12/2021

La decisione

Rigetto del ricorso in cassazione. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: l'istanza di restituzione è stata considerata tardiva perché il G.I.P. ha desunto l'effettiva conoscenza del decreto dalla nomina del difensore di fiducia dell'imputato (8/11/2021) in cui era indicato il numero del decreto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'onere dell'istante è di allegazione, non di prova, circa le ragioni della mancata conoscenza; tuttavia l'allegazione di Zanetti non ha superato l'incertezza oggettiva, anche perché gli estremi necessari per proporre opposizione (numero, data, giudice) erano noti o rinvenibili. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 175 c.p.p.

    Stabilisce che, nell'ipotesi di restituzione in termine, spetta al giudice accertare l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato; l'onere del ricorrente è di allegare le ragioni della mancata conoscenza, non di provarle integralmente, e se persiste incertezza oggettiva la restituzione va negata

  • art. 461, comma 2 c.p.p.

    Imposta i requisiti formali dell'opposizione al decreto penale (deve indicare gli estremi del decreto, la data e il giudice), per cui la conoscenza di tali elementi rende possibile, e anzi dovuta, la proposizione dell'opposizione

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma sui motivi di cassazione; nel caso invocata dal ricorrente per dedurre la nullità dell'ordinanza per violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Norma sostanziale indicata nel decreto penale di condanna (guida in stato di ebbrezza); citata a titolo di fatto ma non centrale per la questione processuale della restituzione in termini

Massime di principio

  • Per ottenere la restituzione in termine in caso di decreto penale, il ricorrente deve allegare con precisione quando e come sia venuto a conoscenza del provvedimento; l'onere è di allegazione non di prova piena, ma l'allegazione deve superare situazioni di incertezza oggettiva
  • La notizia del numero e degli estremi del decreto (anche desumibile da atti come la nomina del difensore) può essere considerata indicativa di effettiva conoscenza e dunque far decorrere il termine per proporre opposizione
  • Se l'opposizione richiede l'indicazione degli estremi del decreto (art. 461, comma 2), la disponibilità di tali elementi rende ingiustificata la tardività: chi conosce gli estremi avrebbe potuto proporre opposizione
  • Il giudice ha il dovere di accertare, con i poteri istruttori propri, l'effettiva conoscenza del provvedimento; tuttavia se permangono dubbi oggettivi sull'ignoranza del decreto, la restituzione non viene concessa
  • È prudente raccogliere e conservare prove documentali della mancata conoscenza (ad es. assenza di notifiche ricevute, attestazioni dell'indisponibilità del difensore, log di accesso alla PEC) per superare l'eventuale incertezza
  • La notifica al difensore d'ufficio via PEC è rilevante ai fini della conoscenza; se il decreto è stato notificato al difensore o indicato nella documentazione di nomina, il ricorrente deve spiegare in modo convincente perché non sia venuto a conoscenza nonostante ciò

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