Cassazione Penale, Ordinanza n. 11004/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su una questione nuova, non dedotta in appello, e quindi non scrutinabile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa per un furto aggravato ex artt. 624 e 625 n. 2 c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di erronea applicazione di legge in relazione all'art. 56 c.p., sostenendo che il fatto sarebbe stato erroneamente qualificato come delitto consumato anziché come tentativo. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale doglianza introducesse una questione nuova, non devoluta con i motivi di appello, e quindi non proponibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
indica il delitto base di furto, oggetto della condanna confermata in appello
richiama una circostanza aggravante del furto, posta a base della decisione di merito
norma invocata dal ricorrente per sostenere la qualificazione del fatto come tentativo anziché come delitto consumato
richiamato implicitamente quanto ai limiti del sindacato di legittimità sulle questioni non devolute in appello
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni che non abbiano formato oggetto dei motivi di appello; la cassazione non può essere utilizzata per introdurre per la prima volta un tema di censura rimasto estraneo al devolutum.
- La richiesta di riqualificazione del fatto da consumato a tentato, quando non sia stata tempestivamente devoluta al giudice di appello, integra un motivo nuovo e quindi non scrutinabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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