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Sentenza

Sentenza del 13/04/2023 n. 9938 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti impugnavano il diniego dell'istanza di rettifica/variazione della categoria catastale (presentata in data 19/05/2015) per un immobile a Roma, chiedendo l'attribuzione della categoria A/2 invece della A/1 attribuita "erroneamente" con procedura DOCFA del 10/11/2009. Contestavano che il diniego fosse ingiustificato e sostenevano, tra l'altro, che la rendita DOCFA può essere modificata senza limiti temporali quando la situazione di fatto denunciata non corrisponda al vero e che il termine di 12 mesi per l'intervento dell'Amministrazione non è perentorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso, ritenendo che: (i) il diniego della variazione catastale è un atto relativo a operazioni catastali impugnabile davanti alle commissioni tributarie (non meramente un diniego di autotutela impugnabile solo per interessi generali); (ii) il contribuente ha il diritto di modificare la rendita proposta con la procedura "DOCFA" senza alcun limite temporale quando la situazione di fatto o di diritto originariamente denunciata non sia veritiera; (iii) il termine di 12 mesi previsto dal D.M. 701/1994 per l'intervento dell'Amministrazione è meramente ordinatorio e non perentorio. Per tali ragioni la sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per esame delle questioni non valutate; statuizione sulle spese rinviata.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, lett. f)

    il ricorso può essere proposto avverso "gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nello stesso D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2"

    La Corte interpreta l'art.19 lett. f) nel senso che il diniego di variazione catastale rientra tra gli "atti relativi alle operazioni catastali" e quindi è impugnabile davanti alle Commissioni Tributarie.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2

    tutte le controversie concernenti "la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale"

    Conferma che le controversie sul classamento e sull'attribuzione della rendita rientrano nella giurisdizione tributaria; quindi la qualifica dell'istanza come variazione catastale è corretta e il relativo diniego è impugnabile.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 (Statuto del contribuente)

    "i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono improntati al principio di collaborazione e buona fede"

    Richiamata per sostenere il principio di cooperazione: il contribuente può correggere errori che comporterebbero un'onere fiscale errato e l'amministrazione non può opporre preclusioni definitive alla rettifica dell'accatastamento.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1

    Il termine di 12 mesi per l'intervento dell'Amministrazione è considerato meramente ordinatorio (non perentorio): non impedisce al contribuente di chiedere la variazione anche oltre tale termine.

  • Costituzione, art. 53

    Rinvocato per il principio di capacità contributiva: impedire la rettifica di una rendita inesatta sarebbe in contrasto con la corretta determinazione della capacità contributiva del cittadino.

Massime di principio

  • La rendita proposta con procedura DOCFA può essere modificata dal contribuente senza limiti temporali quando la situazione di fatto o di diritto originaria non corrisponda al vero.
  • Il termine di 12 mesi previsto dal D.M. 701/1994 per l'intervento dell'Agenzia delle Entrate è meramente ordinatorio e non perentorio; quindi l'assenza di intervento entro 12 mesi non fa acquisire irrevocabilità alla rendita.
  • Il diniego dell'amministrazione alla richiesta di variazione/rettifica catastale è un atto relativo alle operazioni catastali impugnabile davanti alle Commissioni Tributarie e non è automaticamente assimilabile a un mero diniego di autotutela limitato a profili di interesse generale.
  • Il procedimento di classamento ha natura accertativa (non costitutiva): sia l'amministrazione sia il contribuente conservano la facoltà di chiedere rettifiche quando emergono fatti o errori non veritieri.
  • In caso di diniego amministrativo alla variazione catastale il contribuente può adire il giudice tributario senza dover prima dimostrare specifici interessi pubblici dell'amministrazione; la questione dovrà essere valutata nel merito dal giudice.

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