Sentenza n. 11019/2026 - Roma, Sezione 4
per l’accertamento della illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Spagna, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente e non concluso entro il termine. Ottemperanza alla sentenza della Sezione n. 3470/2025 e nomina nuovo commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza che gli imponeva di provvedere sull'istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno; richiesta di nomina di un nuovo commissario ad acta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente aveva ottenuto una precedente sentenza che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio del Ministero e aveva ordinato all'Amministrazione di concludere il procedimento relativo al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, prevedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Persistendo l'inerzia oltre i termini assegnati, la ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza chiedendo la nomina di un nuovo commissario ad acta. Nel corso del giudizio, tuttavia, il Ministero ha documentato che la ricorrente aveva formalmente rinunciato all'istanza di riconoscimento, al fine di partecipare ai percorsi di specializzazione previsti dall'art. 7 del d.l. 71/2024, convertito dalla l. 106/2024. La ricorrente ha inoltre depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso di primo grado.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia all'istanza di riconoscimento ha eliminato l'interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza, poiché l'eventuale esecuzione favorevole della sentenza non avrebbe più arrecato alcun vantaggio rispetto alla pretesa sostanziale originaria. Il Collegio ha distinto tale situazione dalla cessazione della materia del contendere: la pretesa non era stata soddisfatta dall'Amministrazione, che non aveva riconosciuto il titolo, ma era divenuta priva di interesse per effetto della rinuncia della ricorrente. È stata disposta l'integrale compensazione delle spese di causa.
Norme richiamate
La cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio; non ricorre quando l'Amministrazione non abbia adottato il provvedimento richiesto e la perdita di interesse derivi invece dalla rinuncia del privato alla propria istanza.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
La rinuncia all'istanza di riconoscimento era funzionale alla partecipazione ai percorsi di specializzazione richiamati dalla normativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la rinuncia del privato all'istanza amministrativa oggetto della precedente pronuncia priva di interesse la prosecuzione del giudizio, determinando l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche se l'Amministrazione non ha ancora eseguito il comando giudiziale.
- La cessazione della materia del contendere richiede la piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio; non può essere dichiarata quando l'Amministrazione non abbia adottato il provvedimento richiesto e la controversia sia divenuta priva di interesse per una scelta sopravvenuta della parte privata.
- La sopravvenuta carenza di interesse può derivare dalla rinuncia del titolare alla domanda amministrativa sostanziale, poiché l'eventuale esecuzione favorevole del giudicato non procurerebbe più alcuna utilità concreta e attuale.
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