Ordinanza n. 122/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di esclusione dalla gara (art. 90 D. Lgs. n. 36/2023) del 12.01.2026, con cui il R.U.P. del Comune di Grottaglie ha disposto l’esclusione dell’operatore economico E.T.S. - O.D.V. Associazione volontaria di Soccorso S. Giuseppe dalla procedura di gara avente ad oggetto bando di gara procedura aperta, in modalità telematica, affidamento servizio di gestione del canile rifugio e sanitario del comune di Grottaglie per la durata di anni tre – CIG: B7F01CABE3 – CUP: J44E25000160004; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 22/2/2026, per l’annullamento della Determinazione n. 286 del Reg., avente ad oggetto «ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA E SOSTITUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 168 DEL 22/01/2026 AVENTE AD OGGETTO ”AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO DEL COMUNE DI GROTTAGLIE PER LA DURATA DI TRE ANNI” – CUP: JE25000160004 – CIG: B7F01CABE3» del 02.02.2026, mai notificata e/o comunicata in via amministrativa, conosciuta a seguito della costituzione in giudizio del Comune di Grottaglie nonché della A.N.P.A. Grottaglie con cui il Dirigente del “Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente”, dopo aver stabilito «di annullare, per le motivazioni espresse in premessa relative all’errata indicazione del ribasso d’asta, la Determinazione n. 168 del 22.01.2026», ha disposto «di sostituire l’atto annullato con il presente provvedimento, disponendo quanto segue: […] di aggiudicare in via definitiva il “Servizio di gestione del Canile rifugio e sanitario del Comune di Grottaglie per la durata di tre anni” - CUP: JE25000160004, all’operatore economico “ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ANPA” con sede in Grottaglie alla VIA Oberdan n. 35 – Partita IVA: 02128970734 – Codice fiscale: 90080850739», nonché in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di gestione del canile rifugio e sanitario del Comune di Grottaglie, nonché aggiudicazione definitiva ad altro operatore, disposta con provvedimento di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione adottato dal R.U.P. ai sensi dell'art. 90 d.lgs. 36/2023 e, con motivi aggiunti, la determinazione di annullamento in autotutela e sostituzione della precedente aggiudicazione definitiva, conosciuta nel corso del giudizio. In sede cautelare ha contestato, per quanto emerge dall'ordinanza, l'interpretazione dell'art. 9.3 del disciplinare di gara relativa al requisito di capacità tecnica e professionale, sostenendo che la durata triennale dei servizi analoghi potesse essere computata complessivamente e cumulativamente tra più servizi. Ha inoltre dedotto la mancata attivazione del soccorso istruttorio.
La decisione
Il TAR, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. Ha interpretato prima facie l'art. 9.3 del disciplinare nel senso che il concorrente dovesse avere eseguito almeno due servizi analoghi, ciascuno caratterizzato sia dalla tipologia delle prestazioni — gestione di canili comunali, sanitari e rifugi — sia dalla durata di tre anni. La clausola consente il frazionamento delle tipologie di prestazioni tra un unico contratto o contratti diversi, ma non consente di cumulare o frazionare i periodi di esecuzione per raggiungere la durata triennale richiesta. Il giudice ha altresì ritenuto non apprezzabile la censura sul soccorso istruttorio, poiché la ricorrente risultava priva ab initio del requisito speciale di capacità tecnica e professionale; tale carenza sostanziale non è emendabile mediante soccorso istruttorio, applicabile alle carenze o irregolarità documentali relative ai requisiti generali, non alla mancanza dei requisiti speciali. L'istanza cautelare è stata quindi respinta, con compensazione delle spese della fase. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 21 settembre 2026.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa del provvedimento di esclusione dalla gara; l'ordinanza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 9.3 del Disciplinare di Gara
«Avere eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della gara almeno 2 servizi analoghi a quello in affidamento (gestione di canili comunali, sanitari e rifugi della durata di anni 3). Per servizi analoghi si intendono i servizi contenenti le stesse prestazioni comprese nel presente appalto, desumibili dai relativi contratti. Le tipologie di prestazioni richieste possono essere presenti in un unico contratto e in contratti diversi»
La disposizione è stata ritenuta prima facie riferita ad almeno due servizi analoghi, ciascuno avente le prestazioni richieste e durata triennale. La possibilità di articolare le tipologie di prestazioni in contratti diversi non implica la possibilità di cumulare o frazionare i periodi di esecuzione per conseguire la durata minima.
Richiamato quale disciplina della tutela cautelare; l'istanza è stata respinta per difetto di fumus di fondatezza.
Massime di principio
- Una clausola della lex specialis che richieda l'esecuzione di almeno due servizi analoghi della durata di tre anni deve essere interpretata, salvo diversa formulazione, nel senso che ciascun servizio deve possedere sia l'analogia tipologica sia la durata triennale richiesta.
- La previsione secondo cui le tipologie di prestazioni richieste possono essere presenti in un unico contratto o in contratti diversi consente il frazionamento delle componenti prestazionali, ma non il cumulo o frazionamento dei periodi di esecuzione necessari a integrare la durata minima del servizio analogo.
- Il soccorso istruttorio non può sanare il mancato possesso ab initio di un requisito speciale di capacità tecnica e professionale; esso può operare per carenze o irregolarità documentali, ma non per acquisire successivamente un requisito sostanziale di partecipazione mancante alla scadenza prevista.
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