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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21588/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente intrattenuto dalla società ricorrente con la banca sin dall'ottobre 2002. In primo grado il tribunale aveva accolto parzialmente le domande della società, volte a far accertare varie patologie del rapporto bancario e a ottenere la rideterminazione del saldo, mentre aveva respinto le analoghe domande di asseriti fideiussori per difetto di legittimazione. In appello la società ha censurato la decisione sostenendo la nullità della pattuizione del saggio di interesse per indeterminatezza. La corte territoriale ha però ritenuto che la correzione manoscritta apposta sul modulo contrattuale, relativa al tasso a credito e a debito e più favorevole alla correntista, fosse frutto di accordo tra le parti nelle trattative precontrattuali, senza incertezza sul tasso convenuto, e che tale tasso fosse stato poi effettivamente applicato per tutta la durata del rapporto. In cassazione la ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione degli artt. 1284, 1346, 1418 c.c. e dell'art. 117 T.U.B., sostenendo che la pattuizione del tasso debitore fosse invalida perché estrinsecata in una previsione dattiloscritta sbarrata e modificata a penna con una diversa percentuale, priva di data e di specifica sottoscrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione in fatto compiuta dalla corte d'appello circa l'esistenza di un accordo sul tasso di interesse e la portata della modifica manoscritta al modulo contrattuale. Tale ricostruzione è stata ritenuta congrua e plausibile, e non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale specificamente dedotto, qui non prospettato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato come parametro sulla validità della pattuizione degli interessi; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato in tema di determinabilità dell'oggetto della pattuizione del tasso; la Corte non ne ha affermato un principio autonomo, ritenendo che la questione investisse la ricostruzione fattuale del contenuto dell'accordo.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per sostenere la nullità della clausola sugli interessi; la Corte ha escluso l'ammissibilità della doglianza perché diretta contro un apprezzamento di merito.

  • art. 117 T.U.B.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla forma e trasparenza delle condizioni contrattuali bancarie; la Corte ha ritenuto che la censura non fosse scrutinabile in sede di legittimità per la sua natura fattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la censura di legittimità è formalmente formulata come violazione di legge, ma in realtà mira a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, il motivo è inammissibile.
  • La valutazione del giudice di merito sulla portata di una modifica manoscritta di una clausola contrattuale e sull'effettiva volontà negoziale delle parti costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in cassazione salvo specifici vizi motivazionali nei limiti consentiti.
  • La deduzione di nullità o indeterminatezza di una clausola contrattuale non può essere veicolo per trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito sulla interpretazione del contenuto negoziale.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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