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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06010/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto in abitazione in concorso con ignoti. Il ricorso era affidato a un unico motivo: si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come reato consumato anziché tentato. Secondo il ricorrente, la sottrazione non si sarebbe perfezionata in termini di consumazione. La Corte di cassazione ha però ritenuto la censura manifestamente infondata, rilevando che il giudice di merito aveva correttamente applicato il principio secondo cui il furto è consumato quando l'agente abbia conseguito, anche solo per breve tempo, la piena e autonoma disponibilità della refurtiva. Nel caso concreto, gli autori avevano asportato una cucina e l'avevano abbandonata nel cortile dell'abitazione alla vista dei militari, circostanza ritenuta sufficiente a integrare la consumazione.

Norme richiamate

  • art. 624 bis c.p.

    indicato come norma incriminatrice del furto in abitazione contestato e confermato in appello.

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale titolo di concorso di persone nel reato, in relazione alla commissione del furto con ignoti.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    richiamato per delimitare il vizio di motivazione deducibile in cassazione, che deve emergere dal contrasto logico della sentenza con massime di esperienza o altre affermazioni del provvedimento.

  • Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01

    precedente valorizzato per affermare che il furto si considera consumato quando l'autore abbia, anche per un breve periodo, la piena e autonoma disponibilità della refurtiva.

Massime di principio

  • Nel furto, la consumazione si realizza quando l'agente ottiene la piena e autonoma disponibilità della cosa sottratta, anche se per un tempo breve; non è necessario che il bene sia definitivamente sottratto alla sfera di vigilanza della persona offesa.
  • La qualificazione del fatto come consumato o tentato va valutata sulla base della concreta disponibilità della refurtiva da parte dell'agente, non sul solo immediato successivo recupero del bene.
  • In cassazione, la censura di vizio di motivazione è ammissibile solo se la motivazione presenti un effettivo contrasto logico con massime di esperienza o con altre affermazioni della sentenza, non quando si risolva in una mera contestazione del giudizio di merito sui fatti.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile e porre a carico del ricorrente le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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