Ordinanza n. 514/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo relativo all’autorizzazione alla detenzione e all’uso delle armi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo vizi riferiti all’esercizio del potere amministrativo in materia di autorizzazione alla detenzione e all’uso delle armi, riproponendo in appello i motivi già formulati nel giudizio di primo grado. Dal testo emerge che il provvedimento amministrativo era fondato su circostanze fattuali obiettive indicative di una situazione di conflittualità. L’appellante contestava, in sostanza, che tali circostanze potessero legittimare il diniego o comunque l’esercizio sfavorevole del potere discrezionale, anche in assenza di una qualificazione giuridico-penale dei fatti o di un procedimento penale pendente.
La decisione
In sede cautelare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’appello non presentasse apprezzabili elementi di fondatezza. Ha richiamato gli artt. 11, 39, 42 e 43 del r.d. n. 773/1931 e la giurisprudenza secondo cui, in materia di armi, non sussiste un diritto assoluto al porto d’armi e l’amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità nel bilanciamento degli interessi. In tale comparazione assume prevalenza l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone, soprattutto quando l’arma sia destinata ad attività di diporto o sportive. Applicando tali coordinate, il Collegio ha ritenuto che la situazione di conflittualità emergente dai fatti fosse non irragionevolmente sintomatica di un rischio almeno potenziale, indipendentemente dalla qualificazione penalistica dei fatti e dall’eventuale pendenza di un procedimento penale. Non sono quindi emersi elementi significativi per ritenere che il potere fosse stato esercitato in violazione del relativo paradigma normativo. Le esigenze cautelari dell’appellante sono state ritenute recessive rispetto agli interessi pubblici di sicurezza. L’appello cautelare è stato respinto e l’appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Richiamato quale base normativa del potere amministrativo in materia di autorizzazioni relative alle armi.
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Richiamato quale base normativa del potere amministrativo in materia di autorizzazioni relative alle armi.
art. 42 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Richiamato quale base normativa del potere amministrativo in materia di autorizzazioni relative alle armi.
art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Richiamato quale base normativa del potere amministrativo in materia di autorizzazioni relative alle armi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
Massime di principio
- In materia di autorizzazioni alla detenzione e all’uso delle armi non sussiste un diritto assoluto del privato al rilascio del titolo; l’amministrazione esercita un potere ampiamente discrezionale orientato alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e l’incolumità pubblica.
- Nel bilanciamento tra l’interesse privato al conseguimento dell’autorizzazione alle armi e l’interesse pubblico alla sicurezza, quest’ultimo prevale, soprattutto quando l’arma sia destinata ad attività di diporto o sportive.
- Ai fini della valutazione di affidabilità e pericolosità connessa al rilascio o al mantenimento di un’autorizzazione alle armi, l’amministrazione può valorizzare circostanze fattuali obiettive indicative di conflittualità e di un rischio anche soltanto potenziale, senza necessità che tali fatti siano stati accertati come reati o siano oggetto di un procedimento penale pendente.
- In sede cautelare, la presenza di una situazione di conflittualità obiettivamente sintomatica di un rischio potenziale può escludere il fumus boni iuris della domanda, quando non emergano elementi significativi di difformità dell’esercizio del potere rispetto agli artt. 11, 39, 42 e 43 del r.d. n. 773/1931.
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