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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27049/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla successione di un de cuius che, con testamento olografo, aveva istituito erede universale la figlia e regolato alcuni legati e i debiti successori, mentre ai due figli maschi erano state attribuite in vita due donazioni di immobili. I figli maschi sostenevano che tali attribuzioni non fossero integralmente donazioni, ma negozi misti con corrispettivo, in forza di scritture private e controdichiarazioni che facevano emergere il pagamento di somme al padre; di conseguenza chiedevano l’accertamento della simulazione relativa delle donazioni, la corretta ricostruzione del donatum e del relictum e la riduzione delle disposizioni testamentarie in favore della sorella per reintegrare la quota di riserva. La convenuta, oltre a resistere, proponeva domande riconvenzionali per ottenere l’accertamento della nullità o simulazione di altri rapporti negoziali, sostenendo che vi fossero ulteriori liberalità indirette a favore dei fratelli. Nel giudizio di legittimità il ricorrente ha censurato: 1) il mancato accoglimento della richiesta di sospensione del processo in attesa dell’esito dell’impugnazione della sentenza non definitiva; 2) l’erronea declaratoria di prescrizione/inammissibilità e comunque il mancato riconoscimento della natura meramente dichiarativa e imprescrittibile dell’azione di simulazione, con conseguente omessa inclusione delle somme corrisposte al padre nel debito ereditario; 3) l’erronea esclusione della comunione ereditaria e la mancata applicazione dell’art. 720 c.c. sulla non comoda divisibilità del compendio immobiliare; 4) l’erronea qualificazione e interpretazione dei contratti del 1989 e 1994, che secondo il ricorrente avrebbero dovuto essere letti come un unico contratto di rendita vitalizia o comunque come atti a titolo oneroso, incidendo sulla massa da riunire.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’intera sentenza definitiva impugnata fosse fondata su presupposti già travolti dalla precedente cassazione della sentenza non definitiva, la quale aveva inciso sulle regole di riunione fittizia e di calcolo del donatum. Poiché i motivi del ricorso erano tutti diretti a contestare quelle stesse regole e le conseguenti statuizioni sulla mancanza di lesione di legittima, l’impugnazione risultava priva di interesse attuale e quindi inammissibile per sopravvenuta caducazione del provvedimento impugnato. Le spese sono state integralmente compensate; nessuna statuizione è stata adottata nei confronti della parte intimata rimasta contumace in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.c.

    la sospensione del giudizio in pendenza di altra impugnazione non è stata ritenuta il rimedio pertinente nel caso, atteso il meccanismo di caducazione automatica della decisione dipendente dalla cassazione della sentenza non definitiva

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato come norma sulla sospensione necessaria, ma non ritenuta applicabile nel caso concreto

  • art. 279 c.p.c.

    nel rapporto tra sentenza non definitiva impugnata e giudizio proseguito, la sospensione del processo può essere chiesta solo con richiesta concorde delle parti

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi di ricorso

  • art. 395 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi di ricorso

  • art. 2934 c.c.

    richiamato in relazione alla tesi della prescrizione dell’azione di simulazione

  • art. 556 c.c.

    richiamato ai fini della riunione fittizia e del calcolo della quota di legittima

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali dedotte come violate

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali dedotte come violate

  • art. 720 c.c.

    richiamato per sostenere la non comoda divisibilità del compendio ereditario

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per la censura di interpretazione dei contratti

  • art. 1872 c.c.

    richiamato per sostenere la qualificazione del negozio come rendita vitalizia

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali dedotte come violate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali dedotte come violate

  • art. 1415 c.c.

    nella precedente fase di giudizio era stato ritenuto applicabile per affermare l’inopponibilità della simulazione al terzo di buona fede; la Cassazione ha invece escluso che la convenuta potesse essere qualificata terza acquirente di buona fede rispetto alla domanda di simulazione

  • art. 1417 c.c.

    richiamato per le agevolazioni probatorie eventualmente spettanti ai terzi nella prova della simulazione

  • art. 564 c.c.

    richiamato in relazione all’imputazione ex se e alla riunione fittizia ai fini della legittima

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato per affermare l’effetto automatico di caducazione della sentenza dipendente e delle relative statuizioni sulle spese

Massime di principio

  • Quando la sentenza definitiva è logicamente e giuridicamente dipendente da una precedente sentenza non definitiva che viene poi cassata, la sentenza definitiva resta automaticamente travolta ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso contro di essa per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Se il ricorso per cassazione contro la sentenza definitiva mira a contestare regole decisorie già poste dalla sentenza non definitiva e poi cassate, tutti i motivi che presuppongono quelle regole cadono insieme alla decisione presupposta.
  • In materia successoria, la qualità di terzo ai fini dell’opponibilità della simulazione va valutata in concreto: non è terzo, rispetto alla domanda di simulazione di attribuzioni patrimoniali, chi resiste alla domanda come successore di una delle parti del negozio simulato e non come acquirente di buona fede dal titolare apparente.
  • L’interesse a lamentare la mancata sospensione del giudizio viene meno quando l’esito del procedimento presupposto determina la caducazione automatica della sentenza impugnata; la decisione sulla sospensione non può allora incidere sul risultato finale.
  • Se la controversia sulla legittima dipende dalla corretta inclusione o esclusione di beni nel donatum, l’accertamento su simulazione e natura delle attribuzioni patrimoniali è logicamente pregiudiziale rispetto alla decisione sulla lesione di riserva e sulla divisione ereditaria.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariDonazioniImpugnazioniProve
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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