Cassazione Civile, Ordinanza n. 19892/2022 del 20/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito professionale per compensi di avvocato maturati per una pluralità di incarichi stragiudiziali e contenziosi connessi ad appalti pubblici. Il giudice delegato ammise solo una parte del credito, riconoscendo il privilegio per alcune pratiche e negandolo per una pratica per mancanza di prova del conferimento dell’incarico. L’avvocato propose opposizione e poi appello, chiedendo l’ammissione per l’intero importo originariamente domandato. La Corte d’appello riconobbe ulteriori somme ma confermò, in sostanza, una liquidazione non integrale: ritenne che il valore della controversia andasse parametrato, per una pratica, alla transazione conclusa nel contenzioso arbitrale; per un’altra pratica applicò la tariffa tenendo conto della non peculiare difficoltà dell’attività; per la pratica sub 3 confermò il rigetto per difetto di prova del conferimento dell’incarico; per il quarto motivo confermò la declaratoria di inammissibilità per genericità dell’appello. Nel ricorso per cassazione furono dedotti quattro motivi: 1) violazione dei criteri di interpretazione del contratto e della disciplina tariffaria forense, sostenendo che il valore della prestazione andasse calcolato sul valore dei contratti di appalto e non sulla transazione, perché la società fallita sarebbe stata estranea alla transazione stessa; 2) violazione della tariffa forense per la liquidazione dell’attività stragiudiziale relativa alla mobilità alternativa di Spoleto, con doglianza sulla corretta applicazione del tetto percentuale; 3) violazione delle norme sulle prove e del diritto di difesa per mancata ammissione della prova testimoniale diretta a dimostrare il conferimento dell’incarico relativo alla pratica sub 3; 4) violazione delle norme processuali per l’asserita erronea declaratoria di inammissibilità del motivo di appello relativo al compenso per l’attività svolta nell’appalto ferroviario Roma-Pescara, sostenendo che la documentazione depositata consentiva di determinare il valore della controversia.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la prova testimoniale richiesta per dimostrare il conferimento dell’incarico professionale relativo alla pratica sub 3 fosse sufficientemente specifica e decisiva, e che la Corte territoriale avesse errato nel qualificarla genericamente e nel non ammetterla. Ha invece dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo: il primo perché proponeva una questione nuova, non trattata nei gradi di merito, relativa all’estraneità della società fallita alla transazione; il secondo perché mirava a una rivalutazione del merito sulla quantificazione del compenso e comunque non colpiva la ratio decidendi fondata sulla limitata difficoltà della prestazione; il quarto perché non censurava la vera ragione della decisione, ossia la mancata allegazione del valore della res litigiosa. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, con rinvio per il riesame della sola questione della prova del conferimento dell’incarico nella pratica sub 3.
Norme richiamate
richiamato quale base del privilegio del credito professionale ammesso al passivo
richiamato come criterio di determinazione del valore delle cause relative all'esistenza, validità o risoluzione di un rapporto obbligatorio, salvo l'ipotesi in cui sia in discussione l'intero rapporto con efficacia di giudicato
richiamato tra le norme violate nel primo motivo, in relazione all'interpretazione del rapporto e del valore della controversia
richiamato tra le norme violate nel primo motivo, in relazione agli effetti della transazione
art. 4 Tariffa forense in materia civile, d.m. 5 ottobre 1994, n. 585
richiamato come parametro tariffario per la liquidazione del compenso professionale
art. 5 Tariffa forense in materia civile, d.m. 5 ottobre 1994, n. 585
richiamato come parametro tariffario per la liquidazione del compenso professionale
art. 6 Tariffa forense in materia civile, d.m. 5 ottobre 1994, n. 585
richiamato come parametro tariffario per la liquidazione del compenso professionale
art. 1, primo comma, Tariffa forense in materia stragiudiziale, d.m. 5 ottobre 1994, n. 585
richiamato per la liquidazione dell'attività stragiudiziale e del relativo limite percentuale
richiamato per contestare la valutazione probatoria e la mancata ammissione di prove
richiamato in relazione all'ammissibilità e specificità della prova testimoniale
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno del diritto di difesa e dell'ammissione della prova testimoniale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio denunciato per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio denunciato per nullità della sentenza o del procedimento
richiamato per la memoria depositata e l'istanza di rimessione in termini
art. 94 d.P.R. n. 554/1999
richiamato dal ricorrente per sostenere l'estromissione della società fallita dal rapporto contrattuale dopo il fallimento
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito introdurre per la prima volta questioni di fatto o di diritto non trattate nei gradi di merito, quando la loro discussione non emerga dalla sentenza impugnata e non sia indicato dove siano state dedotte in precedenza.
- La censura sulla liquidazione del compenso professionale è inammissibile se, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sulla congruità dell'importo liquidato.
- La doglianza relativa al mancato ingresso di una prova testimoniale è ammissibile solo se i capitoli sono specifici e la parte indica in modo chiaro la decisività della prova omessa rispetto al thema decidendum e probandum.
- Il giudice di merito può valutare la difficoltà concreta della prestazione professionale ai fini della liquidazione del compenso, e la censura di legittimità deve confrontarsi con tale ratio decidendi, non con un diverso parametro astratto di tariffa.
- Quando una sentenza fonda l'inammissibilità di un motivo di appello sulla mancata allegazione di un dato essenziale, la censura in cassazione deve investire proprio quel profilo; è irrilevante contestare elementi diversi o secondari non considerati decisivi dalla Corte territoriale.
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