Cassazione Penale, Ordinanza n. 03263/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. L'unico motivo dedotto riguardava il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: si contestava, in sostanza, la dosimetria della pena e la valutazione circostanziale operata nei gradi di merito. La Corte di cassazione rileva però che la censura era priva di concreta specificità e non ammissibile, perché volta a rimettere in discussione un giudizio di merito già sorretto da motivazione ritenuta sufficiente e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata in punto di pena e di negato riconoscimento delle attenuanti generiche, osservando che, per la dosimetria, è sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o espressioni sintetiche come "pena congrua" o equivalenti, specie quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale; quanto alle attenuanti generiche, non occorre confutare puntualmente tutti gli elementi favorevoli allegati, essendo sufficiente il riferimento agli elementi negativi decisivi o alla mancanza di elementi positivi. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica, purché il giudice richiami gli elementi negativi ritenuti decisivi o evidenzi l'assenza di elementi positivi, senza dover esaminare analiticamente tutte le deduzioni di parte.
La valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato ai fini della determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere motivata in modo sintetico se la pena è congrua e non illogica.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di dosimetria della pena, la motivazione del giudice di merito è sufficiente quando dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è richiesta una motivazione analitica ove la pena inflitta sia inferiore alla media edittale.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato mediante il richiamo agli elementi negativi decisivi o all'assenza di elementi positivi, senza necessità di prendere espressamente in considerazione tutti gli argomenti favorevoli prospettati dalla difesa.
- La doglianza che si limiti a contestare in modo generico il trattamento sanzionatorio o la valutazione delle attenuanti generiche, senza specifiche censure di illogicità o omissione motivazionale, è inammissibile in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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