Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03263/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. L'unico motivo dedotto riguardava il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: si contestava, in sostanza, la dosimetria della pena e la valutazione circostanziale operata nei gradi di merito. La Corte di cassazione rileva però che la censura era priva di concreta specificità e non ammissibile, perché volta a rimettere in discussione un giudizio di merito già sorretto da motivazione ritenuta sufficiente e non illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata in punto di pena e di negato riconoscimento delle attenuanti generiche, osservando che, per la dosimetria, è sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o espressioni sintetiche come "pena congrua" o equivalenti, specie quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale; quanto alle attenuanti generiche, non occorre confutare puntualmente tutti gli elementi favorevoli allegati, essendo sufficiente il riferimento agli elementi negativi decisivi o alla mancanza di elementi positivi. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica, purché il giudice richiami gli elementi negativi ritenuti decisivi o evidenzi l'assenza di elementi positivi, senza dover esaminare analiticamente tutte le deduzioni di parte.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato ai fini della determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere motivata in modo sintetico se la pena è congrua e non illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di dosimetria della pena, la motivazione del giudice di merito è sufficiente quando dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è richiesta una motivazione analitica ove la pena inflitta sia inferiore alla media edittale.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato mediante il richiamo agli elementi negativi decisivi o all'assenza di elementi positivi, senza necessità di prendere espressamente in considerazione tutti gli argomenti favorevoli prospettati dalla difesa.
  • La doglianza che si limiti a contestare in modo generico il trattamento sanzionatorio o la valutazione delle attenuanti generiche, senza specifiche censure di illogicità o omissione motivazionale, è inammissibile in cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.