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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30120/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

La decisione riguarda un condannato in espiazione di una pena detentiva pari ad anni uno, mesi quattro e giorni diciotto di reclusione, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto al quale era stata presentata istanza di misura alternativa alla detenzione. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta valorizzando, in particolare, l'intervenuto arresto del condannato dopo la domanda di beneficio, per un ulteriore fatto riconducibile agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, con convalida dell'arresto e applicazione della custodia cautelare in carcere poi sostituita con gli arresti domiciliari. Il ricorrente ha proposto tre motivi: violazione dell'art. 47 ord. pen., dell'art. 27 Cost. e vizio di motivazione; violazione dell'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. e dell'art. 27 Cost. per mancata concessione di ufficio della detenzione domiciliare, nonostante l'indicazione di un domicilio idoneo presso una comunità; travisamento delle circostanze di fatto, assenza di istruttoria e violazione del principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati e assertivamente diretti a una rivalutazione del merito: il Tribunale aveva motivato in modo completo e privo di illogicità, valorizzando non solo il successivo arresto per fatto analogo, ma anche la circostanza che si trattava dello stesso titolo di reato per il quale era stata eseguita la pena e che era stata inizialmente applicata la più grave misura cautelare custodiale; inoltre, era stato correttamente escluso che fosse stato prospettato un concreto progetto risocializzante, anche con possibile inserimento lavorativo. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano manifestamente infondati e, in realtà, miravano a ottenere una rivalutazione del merito già compiuta dal Tribunale di sorveglianza. Ha ritenuto corretto il giudizio di quest'ultimo sulla inadeguatezza del trattamento in misura alternativa alla luce del successivo arresto per fatto analogo, dell'originaria applicazione della custodia cautelare in carcere e della mancanza di un serio progetto risocializzante. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato come titolo di reato per il quale era stata eseguita la pena e rispetto al quale si discuteva della compatibilità con la misura alternativa.

  • artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990

    Indicati come titolo del nuovo fatto per cui il condannato era stato arrestato dopo la domanda di misura alternativa.

  • art. 47 ord. pen.

    Invocato nel ricorso quale parametro della disciplina delle misure alternative, ma i motivi fondati su tale norma sono stati ritenuti manifestamente infondati.

  • art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.

    Invocato per sostenere la pretesa concessione di ufficio della detenzione domiciliare; la Corte ha escluso che potesse porsi la questione, dato il giudizio di inadeguatezza del trattamento alternativo nel caso concreto.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte non ne ha tratto limiti diversi rispetto alla valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza sulla compatibilità della condotta con la misura richiesta.

  • Cassa delle ammende

    Menzionata ai fini della condanna al versamento della somma dovuta per l'inammissibilità colposa del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulle misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza può valorizzare in concreto anche un arresto intervenuto dopo la domanda di beneficio, senza attendere l'esito definitivo dell'accertamento di responsabilità, se tale dato è rilevante per la valutazione di compatibilità della condotta con il trattamento richiesto.
  • La motivazione sul diniego della misura alternativa può fondarsi non solo sulla pericolosità desunta da nuovi fatti-reato, ma anche sulla mancanza di un serio e concreto progetto risocializzante, compreso l'eventuale inserimento lavorativo.
  • Il ricorso per cassazione che sollecita una nuova valutazione del materiale fattuale e della personalità del condannato, a fronte di una motivazione logica e completa del giudice di sorveglianza, è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
  • La pretesa di ottenere una misura alternativa diversa o più favorevole non è proponibile in astratto in cassazione se il giudice di merito ha escluso, con valutazione non illogica, che sussistano i presupposti per qualsiasi trattamento alternativo compatibile con la condotta del condannato.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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