Cassazione Penale, Sentenza n. 35446/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla determinazione della pena. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per la parte relativa alla sanzione pecuniaria e ha determinato direttamente la pena in euro 400,00 di ammenda. Ha inoltre osservato che la prescrizione non è maturata, nonostante il fatto risalga al 29/03/2017, poiché il corso della prescrizione è rimasto sospeso per 577 giorni.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., un'erronea applicazione della legge penale in relazione alla pena inflitta: il Tribunale aveva irrogato la "multa" mentre, trattandosi di una contravvenzione (art. 660 c.p., molestia), la pena pecuniaria prevista dalla legge è l'ammenda.
Norme richiamate
menzionato nel testo come norma che disciplina il reato di molestia
La norma è stata considerata come contravvenzione per la quale la pena pecuniaria prevista dalla legge è l'ammenda, non la multa
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
richiamato dal ricorrente come motivo di cassazione
È stato invocato come vizio di diritto (erronea applicazione della legge penale) e la Corte l'ha ritenuto fondato per quanto riguarda la determinazione della pena
Massime di principio
- Per le contravvenzioni la sanzione pecuniaria da indicare in sentenza è l'ammenda: l'indicazione di "multa" costituisce errore nella determinazione della pena che può essere sanato in sede di cassazione
- La Corte di cassazione può annullare la sentenza limitatamente alla determinazione della pena e determinare direttamente la sanzione corretta (annullamento senza rinvio) quando si tratta di un errore di diritto evidente sulla qualificazione della pena
- Il vizio relativo alla denominazione della pena (multa vs ammenda) è considerato di diritto e giustifica il ricorso ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)
- Sulla prescrizione: il corso della prescrizione può risultare sospeso per periodi rilevanti (qui 577 giorni) e, se la sospensione impedisce il compimento del termine prescrizionale, la prescrizione non è maturata
- In casi simili, il difensore può chiedere la correzione formale della pena in cassazione senza necessità di rinvio quando la norma applicabile è chiara e la correzione non richiede istruttoria aggiuntiva
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35419/2023 del 23/08/2023
- Sentenza penale · 23 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35421/2023 del 23/08/2023
- Sentenza penale · 23 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35424/2023 del 23/08/2023
- Sentenza penale · 23 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35425/2023 del 23/08/2023
- Sentenza penale · 23 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35426/2023 del 23/08/2023
- Sentenza penale · 23 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35427/2023 del 23/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →