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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35446/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla determinazione della pena. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per la parte relativa alla sanzione pecuniaria e ha determinato direttamente la pena in euro 400,00 di ammenda. Ha inoltre osservato che la prescrizione non è maturata, nonostante il fatto risalga al 29/03/2017, poiché il corso della prescrizione è rimasto sospeso per 577 giorni.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., un'erronea applicazione della legge penale in relazione alla pena inflitta: il Tribunale aveva irrogato la "multa" mentre, trattandosi di una contravvenzione (art. 660 c.p., molestia), la pena pecuniaria prevista dalla legge è l'ammenda.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    menzionato nel testo come norma che disciplina il reato di molestia

    La norma è stata considerata come contravvenzione per la quale la pena pecuniaria prevista dalla legge è l'ammenda, non la multa

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come motivo di cassazione

    È stato invocato come vizio di diritto (erronea applicazione della legge penale) e la Corte l'ha ritenuto fondato per quanto riguarda la determinazione della pena

Massime di principio

  • Per le contravvenzioni la sanzione pecuniaria da indicare in sentenza è l'ammenda: l'indicazione di "multa" costituisce errore nella determinazione della pena che può essere sanato in sede di cassazione
  • La Corte di cassazione può annullare la sentenza limitatamente alla determinazione della pena e determinare direttamente la sanzione corretta (annullamento senza rinvio) quando si tratta di un errore di diritto evidente sulla qualificazione della pena
  • Il vizio relativo alla denominazione della pena (multa vs ammenda) è considerato di diritto e giustifica il ricorso ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)
  • Sulla prescrizione: il corso della prescrizione può risultare sospeso per periodi rilevanti (qui 577 giorni) e, se la sospensione impedisce il compimento del termine prescrizionale, la prescrizione non è maturata
  • In casi simili, il difensore può chiedere la correzione formale della pena in cassazione senza necessità di rinvio quando la norma applicabile è chiara e la correzione non richiede istruttoria aggiuntiva

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