Sentenza n. 1232/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta. n. 12820 del 25 giugno 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto la domanda di annullamento degli atti individuali AGEA relativi alla compensazione nazionale delle quote latte per il periodo 2002/2003
Esito
Favorevole al ricorrente (agenzia pubblica appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
AGEA ha impugnato la sentenza del TAR Lazio deducendo l'inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo proposto da una pluralità di aziende agricole contro le comunicazioni individuali con cui erano stati determinati gli importi da versare per la compensazione nazionale delle quote latte relativa al periodo 2002/2003. L'appello è stato fondato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 40 c.p.a. e 100 c.p.c., sostenendo che le posizioni sostanziali e processuali delle singole aziende non erano identiche, che ciascun rapporto tra AGEA e allevatore era autonomo e che il ricorso non consentiva di verificare, per ciascun ricorrente, la legittimazione, l'interesse, i fatti costitutivi della pretesa e gli effetti concreti dei vizi dedotti. AGEA ha inoltre evidenziato che le aziende non avevano impugnato un atto generale a monte, ma atti singoli e individuali, adottati sulla base di presupposti e attività istruttorie autonome, con importi specifici per ciascuna impresa. Gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la fondatezza della sentenza di primo grado e richiamando una precedente pronuncia della stessa Sezione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e ha riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo di primo grado, richiamando la giurisprudenza secondo cui il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza di identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, mentre il ricorso cumulativo richiede che gli atti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento e siano colpiti da vizi comuni, operanti nella medesima misura. In ogni caso, il ricorso deve specificare, per ciascun rapporto giuridico, gli elementi necessari a consentire all'amministrazione di difendersi e al giudice di verificare l'incidenza della decisione sulle singole posizioni. Nel caso concreto, gli atti impugnati erano comunicazioni individuali AGEA, ciascuna relativa all'importo dovuto da una specifica azienda, e i rapporti di credito-debito tra AGEA e i singoli allevatori erano autonomi, fondati su presupposti e attività istruttorie differenti. L'identità o simultaneità del contenuto degli atti non eliminava tale autonomia. Le censure proposte, formulate in termini generali e riferite alla disciplina della compensazione delle quote latte e al contrasto con il diritto dell'Unione europea, non consentivano di distinguere le singole posizioni né di collegare concretamente i vizi dedotti agli effetti subiti da ciascuna azienda. Il ricorso di primo grado è stato pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del doppio grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per la natura esclusivamente processuale delle questioni esaminate.
Norme richiamate
Nel ricorso collettivo e cumulativo impone un'esposizione specifica e differenziata delle posizioni dei singoli ricorrenti e dei relativi motivi, in modo da consentire la verifica dell'omogeneità delle situazioni e dell'incidenza della decisione su ciascuna di esse.
Richiamato da AGEA quale parametro della necessità di un interesse concreto e personale alla proposizione dell'impugnazione; la decisione si concentra tuttavia sui requisiti di ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo nel processo amministrativo è eccezionalmente ammissibile soltanto quando le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano identiche o omogenee in modo concreto, non essendo sufficiente la mera comunanza della questione giuridica dedotta.
- Il ricorso cumulativo è ammissibile quando gli atti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e siano colpiti da vizi comuni, capaci di incidere nella medesima misura su tutti gli atti; la mera identità o simultaneità del contenuto degli atti non è sufficiente se essi si fondano su presupposti e istruttorie autonome.
- Nei ricorsi collettivi e cumulativi il ricorrente deve indicare con chiarezza, per ciascuna posizione, i fatti costitutivi della pretesa, il concreto interesse all'impugnazione e gli effetti specifici dei vizi dedotti; l'omessa differenziazione rende il ricorso inammissibile quando impedisce all'amministrazione di difendersi e al giudice di verificare l'incidenza della decisione sui singoli rapporti.
- I rapporti giuridici individuali tra amministrazione e destinatari di atti amministrativi, anche se aventi contenuto identico e adottati contestualmente, conservano autonomia sostanziale e processuale quando derivino da titoli, presupposti o attività istruttorie differenti; le vicende di un rapporto non producono effetti automatici sugli altri.
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