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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46018/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli per: 1) presunta violazione del diritto di difesa e nullità per la gestione del concordato sulla pena in appello (art. 599-bis c.p.p.), con contestata esclusione delle conclusioni dopo il rigetto; 2) difetto di motivazione rispetto alla richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa (art. 129-bis c.p.p.); 3) vizio di motivazione e mancata considerazione delle contraddizioni delle dichiarazioni delle vittime, con contestazione della qualificazione dei fatti come usura ed estorsione e della valutazione delle prove; 4) errori nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Per De Matteo la sentenza sul concordato ex art. 599-bis ha comportato la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, rendendo inammissibili le doglianze su quella materia. Per gli altri ricorrenti la Corte ha rilevato che le parti avevano formulato conclusioni alternative in caso di rigetto del concordato, per cui non è stata lesa la difesa; la richiesta di giustizia riparativa non è impugnabile in Cassazione se non sospendeva il processo; il giudizio di attendibilità delle vittime è stato adeguatamente corroborato da riscontri esterni (deposizioni di polizia, più conversazioni intercettate, riscontri istruttori) e la valutazione sulla qualificazione dei reati e sulla quantificazione della pena è risultata sufficientemente motivata. I ricorrenti sono altresì condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Il concordato sulla pena in appello, con la rinuncia ad impugnare la responsabilità, comporta perdita della legittimazione a proporre in Cassazione motivi relativi al giudizio di responsabilità; sono ammissibili impugnazioni soltanto su vizi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del PM o a pronunciati difformi

  • art. 129-bis cod. proc. pen.

    La decisione di diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa non ha natura giurisdizionale impugnabile in Cassazione quando il suo eventuale accoglimento non determini la sospensione del processo; solo se l'accesso sospende il processo (reati procedibili a querela e rimettibili) può essere dedotto con la sentenza

  • art. 586, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per i limiti di impugnazione congiunta di provvedimenti non giurisdizionali: la sentenza può essere impugnata con riferimento a questioni che abbiano natura giurisdizionale e che siano incidenti sul giudizio di merito

  • art. 628 cod. pen. (richiamato art. 629 cod. pen.)

    Riconoscimento della circostanza prevista dal comma 3-bis (c.d. circostanza 'privilegiata') come aggravante da valutare nella ponderazione delle circostanze; la natura privilegiata limita la possibilità di prevalenza delle attenuanti a meno che non sia impugnata dalla parte pubblica

Massime di principio

  • La stipulazione di un concordato sulla pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. comporta, salvo eccezioni limitate (vizi nella formazione del consenso, dissenso del PM o pronunciati difformi), la rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità: tali motivi risultano in genere inammissibili in Cassazione.
  • Il rigetto del concordato e la successiva pronuncia immediata del giudice non sono di per sé nulli se l'appellante aveva formulato conclusioni alternative nel merito (ad es. richiamandosi ai motivi di appello) durante l'udienza, così da non subire una lesione del diritto di difesa.
  • Le richieste di accesso ai programmi di giustizia riparativa (art. 129-bis c.p.p.) non sono impugnabili in Cassazione quando non producono sospensione del processo: solo l'istanza che potrebbe sospendere il procedimento (reati procedibili a querela rimettibile) dà luogo a impugnazione insieme alla sentenza.
  • La valutazione di attendibilità delle vittime e la sufficienza dei riscontri probatori (intercettazioni, deposizioni di polizia, corrispondenze tra dichiarazioni) rientrano nel sindacato di merito del giudice e sono sindacabili in Cassazione solo se il ricorso dimostra in modo specifico e circostanziato l'illogicità o l'apparente contraddittorietà insuperabile della motivazione.
  • Le doglianze generiche e non individualizzate relative alla motivazione della pena o al bilanciamento di circostanze attenuanti/aggravanti sono inammissibili: è necessario dettagliare la posizione individuale dell'imputato e mostrare un concreto vizio di diritto o di calcolo che determini un'illegittimità della sanzione.

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