Cassazione Penale, Sentenza n. 35873/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Gli imputati erano stati condannati dal GUP del Tribunale di Foggia, con sentenza del 31 maggio 2024 resa in giudizio abbreviato, per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in continuazione e in concorso; per alcuni era stata contestata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. La Corte d’appello di Bari, con sentenza indicata in motivazione come pronunciata il 23 giugno 2026 (mentre l’intestazione riferisce il 23 giugno 2025), aveva confermato la decisione sostituendo le pene con la detenzione domiciliare. I ricorrenti hanno dedotto, in un motivo comune, l’erronea esclusione dell’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e l’apparenza della motivazione: hanno invocato il numero esiguo delle cessioni, i quantitativi modesti, le somme rinvenute e modalità non allarmanti, sostenendo inoltre che la lieve entità non fosse incompatibile con la reiterazione dello spaccio o con la natura delle sostanze (hashish e cocaina). La difesa di Battaglino ha inoltre censurato l’omessa motivazione sulla recidiva, chiedendone l’esclusione in ragione dell’irrilevanza dei precedenti penali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo comune relativo all’art. 73, comma 5, perché riproponeva censure già vagliate dai giudici di merito e sollecitava una rivalutazione probatoria non consentita in cassazione; ha ritenuto inoltre adeguata la motivazione d’appello, che aveva valorizzato la struttura organizzata dell’attività, l’assiduità delle condotte e il sostanziale controllo di una piazza di spaccio. Ha accolto invece il motivo di Battaglino sulla recidiva: benché la questione fosse stata proposta in appello, la Corte territoriale non l’aveva esaminata per la sua posizione. Ha quindi annullato la sentenza limitatamente alla recidiva nei confronti di Battaglino e rinviato ad altra sezione della Corte d’appello di Bari per nuovo giudizio sul punto, con libertà di esito. Nel resto il ricorso di Battaglino è inammissibile; sono inammissibili anche i ricorsi degli altri imputati, condannati alle spese processuali e al versamento di € 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La statuizione sulla responsabilità e sulla pena non è annullata per gli altri profili.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
nel provvedimento impugnato (pagg. 8-9) si valorizzano in senso negativo l’organizzazione dell’attività dei ricorrenti, la quale era ben strutturata, e l’assiduità delle loro condotte illecite – per negare il riconoscimento dell’ipotesi meno grave del citato articolo, sottolineando altresì la loro assiduità nel compierla e il sostanziale controllo di una piazza di spaccio.
Il riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità è stato negato sulla base della valutazione complessiva della concreta attività di spaccio, in particolare della sua organizzazione, continuità e capacità di controllo della piazza; la censura che chieda una diversa lettura delle risultanze non è riesaminabile in cassazione se la motivazione di merito è adeguata.
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, nel caso concreto, al versamento di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura che mira a ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie già esaminate dai giudici di merito non è ammissibile in cassazione quando non evidenzia un effettivo vizio motivazionale ricavabile dalla decisione impugnata.
- La valutazione della lieve entità dello spaccio deve considerare le concrete modalità complessive dell’attività; organizzazione strutturata, assiduità delle condotte e sostanziale controllo di una piazza di spaccio possono fondare il diniego dell’ipotesi attenuata.
- Se il giudice d’appello omette di esaminare una specifica censura difensiva sulla recidiva, la sentenza deve essere annullata limitatamente a tale punto e rinviata per un nuovo giudizio.
Come è indicizzato
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