Cassazione Civile, Ordinanza n. 21071/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto contrattuale di somministrazione/catering tra una società fornitrice dei pasti e la società gestrice dell'albergo. La società fornitrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture rimaste asseritamente insolute; la controparte aveva proposto opposizione deducendo compensazioni e avvenuti pagamenti, nonché l'esistenza di fatture quietanzate. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e rigettato la domanda riconvenzionale; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In Cassazione, i due soci della società fornitrice, medio tempore estinta e cancellata dal registro imprese, hanno impugnato la sentenza deducendo, in sostanza, il diritto di proseguire l'azione/impugnazione quale aventi causa della società e contestando la decisione di merito. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dei soci, sostenendo che la cancellazione della società avesse comportato una tacita rinuncia al credito azionato, poiché si trattava di un credito litigioso, non liquido né esigibile, non inserito in una fase di liquidazione. La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione e ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che i ricorrenti non avevano dimostrato in modo sufficiente la propria qualità di successori/aventi causa della società estinta né l'esclusione di una rinuncia tacita al credito sub iudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla controparte e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto. La ragione decisiva è che il credito fatto valere dalla società estinta era un credito contrattuale ancora sub iudice, non liquido né esigibile; la cancellazione della società senza liquidazione, in presenza di tale credito, è stata interpretata come manifestazione tacita di rinuncia, sicché i soci non avevano titolo per impugnare in proprio senza adeguata prova della successione nel credito.
Norme richiamate
Per le società in nome collettivo la cancellazione dal registro delle imprese opera secondo una disciplina analoga a quella prevista per le altre società cancellate; la norma è richiamata per fondare il fenomeno successorio e la possibile rinuncia tacita ai crediti non liquidati o non definiti.
È evocato come parametro analogo per la cancellazione della società e per gli effetti estintivi/successioni nei rapporti pendenti, con possibile rinuncia tacita ai crediti non definiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene applicato per porre a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
È richiamato ai soli fini della liquidazione delle spese del giudizio di cassazione secondo i parametri sopravvenuti.
Massime di principio
- Quando una società viene cancellata dal registro delle imprese senza liquidazione o senza considerare un credito non definito, il credito può presumersi tacitamente rinunciato se si tratta di una pretesa meramente litigiosa, incerta o illiquida, della quale il liquidatore o i soci erano consapevoli o avrebbero dovuto essere consapevoli con l'ordinaria diligenza.
- L'ex socio che voglia agire o impugnare in nome proprio per far valere un credito della società estinta deve allegare e dimostrare la propria qualità di avente causa o successore nel credito; non basta la sola qualità di socio o ex liquidatore.
- La presunzione di tacita rinuncia è più facilmente configurabile per crediti sub iudice, non liquidi e non esigibili, specie se la società si è cancellata senza avviare la liquidazione e senza svolgere attività utile all'accertamento o alla liquidazione del credito.
- Nei rapporti contrattuali pendenti al momento della cancellazione della società, l'eccezione che il credito sia stato assegnato ai soci richiede un supporto documentale specifico e non può essere desunta da affermazioni generiche.
- La deroga elaborata dalla giurisprudenza per alcuni crediti risarcitori non si estende automaticamente ai crediti di fonte contrattuale, per i quali resta centrale la conoscibilità e definitività della pretesa al momento della cancellazione.
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