Cassazione Penale, Sentenza n. 6141/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che li aveva riconosciuti responsabili per furto aggravato (con effrazione della portiera e manomissione dell'accensione) e possesso di grimaldelli. I motivi principali dedotti in Cassazione erano: (i) omesso esame della doglianza sull'asserita natura di "furto d'uso" con conseguente procedibilità a querela (quindi improcedibilità in assenza di querela); (ii) per Tre Re, contestazione dell'aumento di pena per recidiva (sostenendo che fosse facoltativa) e doglianza sull'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. nel reato di furto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: i motivi erano in gran parte mera riproposizione delle censure già respinte in appello e non costituivano critica argomentata conforme ai requisiti di specificità; la modifica legislativa che ha reso il furto procedibile a querela (d.lgs. n.150/2022 e relative norme transitorie) non produceva effetti utili a riqualificare posizioni in presenza di ricorso inammissibile, atteso che l'inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione; i motivi relativi alla recidiva e all'assorbimento della contravvenzione erano o generici/non motivati o proposti per la prima volta in Cassazione e quindi inammissibili. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma sul reato di furto; la Corte ha ritenuto integrato il furto aggravato in quanto gli imputati si sono impossessati dell'auto con effrazione e manomissione, non configurando il mero furto d'uso.
art. 81 cod. pen.
Riferimento alla partecipazione nel reato (concorso), citato per gli avvisi di imputazione connessi ai grimaldelli; la condotta è stata valutata in concorso tra gli imputati.
art. 707 cod. pen.
Contravvenzione richiamata dalla difesa; la Corte ha ritenuto che l'eventuale assorbimento nel reato di furto non fosse stata efficacemente dedotta in sede di appello e non poteva essere introdotta per la prima volta in Cassazione.
d.lgs. n. 150 del 2022 (modifica art. 624 c.p.)
Ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di furto; la Corte ha chiarito che tale innovazione non consente, di per sé, di superare l'inammissibilità di un ricorso già privo dei requisiti formali sostanziali.
art. 85 d.lgs. n. 150/2022 (norme transitorie)
per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato
Stabilisce il decorso del termine per la querela per i reati commessi prima dell'entrata in vigore; la Corte ha ritenuto che la disciplina transitoria non imponga che un ricorso inammissibile venga riesaminato alla luce della nuova procedibilità a querela.
legge n. 199 del 2022 (conversione d.l. n. 162/2022)
Ha modificato il dettato transitorio del d.lgs.; riportata come fonte della modifica procedurale e delle regole transitorie richiamate.
art. 124, comma 1, cod. pen.
Principio che consente al legislatore di far decorrere il termine per la querela da una data diversa; la Corte lo richiama per spiegare l'operatività della disciplina transitoria.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato nei principi giurisprudenziali sul ruolo del giudice e sui limiti dell'intervento nel processo di impugnazione; la Corte sottolinea che l'art.129 non deroghi alle regole di inammissibilità.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Norme che impongono la specificità dei motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto i ricorsi carenti perché non confrontavano specificamente le ragioni di diritto e i fatti con la motivazione impugnata.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente per il principio che un motivo che non deduca violazioni concrete configura un "non motivo" e quindi è inammissibile; applicato al motivo sulla recidiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che consente la condanna alla cassa delle ammende per i ricorrenti; la Corte ha irrogato una somma di euro 3.000 ciascuno.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in ordine alla limitazione della espositiva dei motivi in sede di esposizione della motivazione; usato per delimitare la sintesi dei motivi nel provvedimento.
Massime di principio
- La modifica della procedibilità (da d'ufficio a querela) non annulla automaticamente l'inammissibilità di un ricorso: un ricorso inammissibile impedisce la formazione di un valido rapporto processuale e quindi non beneficia retroattivamente delle nuove regole procedurali.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontare puntualmente la motivazione impugnata: la mera ripetizione delle censure già respinte in grado di appello, senza critica argomentata, è inammissibile.
- Questioni di fatto o allegazioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione; vanno dedotte e valorizzate nei gradi di merito, pena l'inammissibilità.
- Contestazioni sulla recidiva o su aumenti di pena devono essere formulate con specificità e collegamento normativo: argomentazioni generiche o puramente ricostruzioni di principi non ottengono accoglimento.
- L'eventuale assorbimento di una contravvenzione nel reato (es. art. 707 c.p.) richiede che gli elementi fattuali e giuridici vengano previamente discussi e dimostrati nei gradi di merito; non è materia apribile ex novo in Cassazione.
- Per tutelare efficacemente diritti derivanti da cambiamenti normativi (es. procedibilità a querela) è necessario che la parte attivi correttamente il rapporto processuale di impugnazione e che i motivi siano ammissibili: altrimenti la nuova normativa non produce effetti favorevoli in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6135/2023 del 14/02/2023
- Sentenza penale · 14 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6136/2023 del 14/02/2023
- Sentenza penale · 14 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6137/2023 del 14/02/2023
- Sentenza penale · 14 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6138/2023 del 14/02/2023
- Sentenza penale · 14 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6139/2023 del 14/02/2023
- Sentenza penale · 14 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6140/2023 del 14/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →