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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32781/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revisione. L'istanza si fondava su una nuova testimonianza di Mario Fois, il quale avrebbe riferito di aver visto ripetuti passaggi di denaro tra Satta e la persona offesa Giuseppe Salvatore Copello, tali da far ritenere che fosse Copello a chiedere denaro e non il contrario, e di aver subito pressioni da un maresciallo durante le indagini. La difesa sosteneva che tale dichiarazione, unitamente alla precedente istanza basata su tabulati telefonici, costituisse prova nuova idonea a rimettere in discussione il giudizio di colpevolezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere reiterativo e generico (mancanza della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.). Sul merito dell'ammissibilità della revisione, ha confermato la valutazione della Corte territoriale secondo cui le dichiarazioni di Fois non costituiscono "prova nuova" idonea ai sensi degli artt. 630 e ss. c.p.p., essendo una diversa interpretazione soggettiva dei fatti che non incide sull'ampio e congruo impianto probatorio che ha sorretto le condanne nei tre gradi di giudizio. Ha inoltre ritenuto che la nuova testimonianza, anche se ammessa, non appariva in grado di ribaltare l'accertamento di responsabilità, fondato su pluralità di elementi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.p.

    Disciplina l'istanza di revisione: per 'prove nuove' rilevanti si intendono anche prove non acquisite o non valutate nei precedenti giudizi purché non inammissibili o superflue; la Corte richiede che la prova sia attendibile, persuasiva e congruente rispetto al materiale probatorio già acquisito.

  • art. 631 c.p.p.

    Procedura per l'apertura del giudizio di revisione indicata come normativa di riferimento per la gestione dell'istanza; la sentenza richiama la necessità di verifica dell'ammissibilità preliminare.

  • art. 634 c.p.p.

    Norma sulle conseguenze dell'accoglimento della revisione; citata nel quadro delle norme applicabili all'istituto ma non direttamente determinante nel rigetto per manifesta infondatezza.

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    Esige la specificità del motivo di ricorso in Cassazione; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata eccessiva genericità e reiterazione rispetto a precedenti istanze.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Stabilisce i requisiti di motivazione richiesti per i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto che il motivo fosse generico e privo della necessaria specificità.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000.

  • art. 317 c.p.

    Articolo relativo ad uno dei reati per cui l'imputato era stato originariamente giudicato; richiamato nel sommario dei fatti per ricostruire il contesto penalistico.

  • art. 326 c.p.

    Altro articolo penale richiamato nella vicenda processuale originaria; citato a titolo descrittivo del quadro accusatorio.

  • art. 319-quater c.p.

    Norma nella quale era stata in parte ricondotta la fattispecie in sede di appello; citata nel percorso processuale che ha portato alle successive riconsiderazioni della qualificazione del fatto.

  • art. 640, secondo comma, n. 2, c.p.

    Norma sulla truffa aggravata, nella quale la Corte di Cassazione aveva in precedenza riqualificato il fatto; citata per ricostruire il percorso processuale e la determinazione della pena.

Massime di principio

  • Per essere considerata "prova nuova" ai fini della revisione la prova deve essere non solo sopravvenuta o non acquisita, ma dotata di affidabilità, persuasività e congruenza tali da essere realisticamente capace di intaccare l'impianto probatorio già acquisito.
  • Una testimonianza che rappresenti una diversa interpretazione soggettiva dei fatti, senza introdurre fatti nuovi e determinanti, non è sufficiente a giustificare l'apertura del giudizio di revisione.
  • La valutazione preliminare dell'ammissibilità della revisione richiede un confronto concreto tra la presunta nuova prova e le prove già emerse nei precedenti gradi di giudizio; il giudice di merito svolge tale valutazione e la sua decisione è sindacabile in Cassazione solo in presenza di vizi logico-giuridici.
  • Ricorsi alla Corte di Cassazione formulati in modo reiterativo o generico, privi della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p., sono dichiarati inammissibili.
  • La presentazione di istanze di revisione precedenti non impedisce nuove istanze, ma rende più stringente la valutazione sulla idoneità delle ulteriori prove a modificare l'esito già consolidato del processo.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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