Cassazione Penale, Sentenza n. 8325/2022 del 10/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere per presunta partecipazione a un sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90). La difesa deduce che la gravità indiziaria è stata determinata in modo erroneo e illogico, fondandosi su un'interpretazione delle intercettazioni che non giustifica l'intraneità al sodalizio: i colloqui mostrerebbero acquisti ripetuti ma di modesti quantitativi per uso personale e una stabile relazione con un fornitore, non elementi oggettivi di contributo consapevole a un'associazione. Sono inoltre censurati la mancata valutazione dell'elemento psicologico (consapevolezza di partecipare al sodalizio), la mancata verifica dell'adeguatezza della misura rispetto alla personalità e alla condotta posteriore dell'indagato (artt. 274 e 275 c.p.p.) e la mancata riconsiderazione della qualificazione dei fatti come eventuali singoli episodi di detenzione/cessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in punto di manifesta illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria per il reato di partecipazione a sodalizio (art. 74 d.P.R. 309/90). Ha ritenuto che le intercettazioni, lette 'asetticamente', possono essere compatibili con il profilo di acquirente stabile di piccole quantità per uso personale e non con l'appartenenza al sodalizio. Pertanto ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame, puntando sull'onere del giudice del rinvio di dare una valutazione argomentata e univoca circa la partecipazione associativa. Gli altri motivi sono stati assorbiti. È stato anche disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma che punisce la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha richiamato la necessità di prove idonee a dimostrare l'intraneità effettiva al sodalizio e non può ritenersi applicabile sulla base di semplici acquisti ripetuti per uso personale.
Fissa il parametro della gravità indiziaria (qualificata probabilità di colpevolezza). La Corte ha ritenuto manifesta illogicità della motivazione del giudice del riesame che, alla luce del testo delle intercettazioni, non aveva adeguatamente dimostrato tale gravità in relazione alla partecipazione associativa.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Riguardano le misure cautelari e la valutazione della loro adeguatezza rispetto alla personalità e alle circostanze dell'indagato; il ricorso censurava la mancanza di valutazione sulla proporzione e adeguatezza della custodia in carcere rispetto alla condotta e alla storia del ricorrente.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma procedurale che regola la competenza per il riesame dopo l'annullamento: la Corte ha rinviato il procedimento al tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame ai sensi di questa disposizione.
art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede specifici adempimenti di comunicazione all'istituto penitenziario in caso di provvedimenti sulla libertà; la Corte ha ordinato l'invio della copia del provvedimento al direttore dell'istituto per le comunicazioni previste.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 6722/2017 e Sez. 5, n. 7465/2013)
La Corte richiama precedenti che ammettono la possibilità di ritenere travisato l'indizio intercettivo quando il giudice di merito abbia interpretato il testo in modo difforme da quanto il significante esplicita; da queste massime deriva il principio secondo cui l'intercettazione non può essere sovra-interpretata a favore della partecipazione associativa senza chiari elementi obiettivi.
Massime di principio
- La semplice ripetizione di acquisti di modiche quantità, anche se continuativi e verso lo stesso fornitore, non costituisce automaticamente prova di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; occorre distinguere acquirente abituale da parte integrante di un sodalizio.
- Nella valutazione della gravità indiziaria (art. 273 c.p.p.) il giudice deve argomentare in modo coerente e non contraddittorio: se il testo delle intercettazioni è chiaro in senso non associativo, la deduzione opposta può configurare manifesta illogicità.
- Il giudice del merito deve valutare anche l'elemento psicologico (consapevolezza di contribuire all'associazione) e non può basarsi solo su rapporti di fornitura o affezione al fornitore.
- Prima di mantenere o confermare misure cautelari severe (es. custodia in carcere) è necessaria una valutazione comparata dell'adeguatezza della misura rispetto alla personalità dell'indagato, al suo passato e al concreto pericolo di reiterazione o inquinamento probatorio.
- Se la motivazione del provvedimento cautelare è manifestamente illogica o travisa il contenuto delle intercettazioni, la Corte di Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, demandando al giudice di merito l'onere di fornire una valutazione argomentata e univoca.
- In situazioni simili è prudente documentare nel ricorso i passaggi testuali delle intercettazioni contestati e spiegare analiticamente perché la lettura alternativa del giudice non risulta supportata dal significato letterale dei dialoghi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8301/2022 del 10/03/2022
- Sentenza penale · 10 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8302/2022 del 10/03/2022
- Sentenza penale · 10 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8303/2022 del 10/03/2022
- Sentenza penale · 10 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8304/2022 del 10/03/2022
- Sentenza penale · 10 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8306/2022 del 10/03/2022
- Sentenza penale · 10 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8307/2022 del 10/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →